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Programmi svolti a.s. 2018/19

Dettagli

Programmi svolti a.s. 2018/19

Liceo Scientifico

1 A 2 A 3 A 4 A
2 B 3 B 4 B
4 C

Liceo Scienze Applicate

1 ASA 2 ASA 3 ASA 4 ASA
 1  BSA

Liceo Scienze Umane

1 ASU 2 ASU 3 ASU 4 ASU
 1 BSU 2 BSU 3 BSU 4 BSU
2 CSU   3CSU

Liceo Linguistico

1 AL 2 AL 3 AL 4 AL
 1  BL  4 BL

 

 

Notte bianca della Legalità

Dettagli

LA NOTTE BIANCA DELLA LEGALITA’


Sulla base della pregressa attività formativa e della particolare sensibilità mostrata sui temi della legalità, il Liceo “Amaldi” è stato individuato dall’USR a partecipare con 20 studenti del IV anno all’evento “La notte bianca della Legalità”.
La manifestazione, promossa e organizzata dall’Associazione nazionale Magistrati di Bari e dal MIUR, con la partecipazione di esponenti dell’Associazione Libera, si è tenuta l’11 maggio dalle ore 15.00 alle ore 20.00 presso il Tribunale di Bari.
Noi studenti, dopo essere stati accolti cordialmente dai magistrati presenti ed aver visitato le aule del Palazzo di Giustizia, abbiamo partecipato a un laboratorio sulle Mafie, condotto dal magistrato Dottor L.Gadaleta e dal presidente di Libera Puglia, dott.M. Dabbicco.
La “notte bianca della legalità” è stato non solo un modo nuovo e diverso di trascorrere il sabato pomeriggio, ma anche un’occasione per avvicinarci a coloro che operano ogni giorno con la giustizia, mettendo ciascuno di noi in condizione di riflettere su diritti e doveri!!
Quale monito ha lasciato in noi questo incontro?
Bisogna stringere un’alleanza tra studenti, magistrati, insegnanti, rappresentanti delle istituzioni e della società civile perché, per costruire una sociètà giusta e inclusiva dove valori e lotta alla cultura della illegalità siano sempre al centro, è necessario che ognuno di noi assuma le proprie responsabilità e assuma un ruolo attivo nella vita civile e democratica: “alla criminalità organizzata si risponde con la legalità organizzata”

Gli studenti

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Europe a heritage made of stories

Dettagli

heritage

 

 FOTOGALLERY

 

 Europe, a heritage made of stories 

 

La Convenzione dell'Aia del 1954 afferma che "la conservazione del patrimonio culturale è di grande importanza per tutti i popoli del mondo e che è conveniente che questo patrimonio abbia una proiezione internazionale".
Usando il termine cultura, “Heritage” assume un significato più ampio e molti oggetti intorno a noi acquisiscono un significato: servire da documento.
Il nostro progetto ruota attorno all'attuale letteratura giovanile come creatrice di beni culturali, basata sulla nuova concezione dei beni culturali definiti nel secondo dopoguerra come elementi trasmettitori di informazioni sulla Storia.
È un progetto di 2 anni che coinvolge partner provenienti da Spagna, Italia, Repubblica Ceca e Irlanda, affinché la diversità delle culture e delle società arricchisca e dia valore aggiunto ai risultati previsti. Questo progetto risponde alle esigenze di connessione con altri modi di vedere il mondo per gli studenti incoraggiandoli alla lettura. Gli obiettivi ruotano attorno a tre priorità:
-Il patrimonio culturale europeo, la sua salvaguardia, la sua diffusione e il riconoscimento del suo valore per il progresso della società.
-L'acquisizione di abilità e competenze, in particolare quelle relative all'espressione orale e scritta, alla comprensione dei libri nella lingua madre e nelle lingue straniere e all'uso delle TIC.
-L'educazione aperta nell'era digitale al fine di promuovere nuove metodologie e  sfide educative nel XXI secolo, in una società sempre più connessa.
Il progetto è sviluppato da un team multidisciplinare composto da insegnanti di diverse materie e 2 bibliotecari professionisti di grande esperienza nella promozione della lettura tra gli studenti. I principali attori del progetto saranno gli studenti e le loro famiglie, il cui coinvolgimento sarà fondamentale.  

Il progetto include 3 tipi di attività:
·Eventi di formazione: corsi con enti specializzati o scambi di buone pratiche per insegnanti e bibliotecari. I temi saranno la promozione della lettura, nuove metodologie attive e l'uso delle nuove tecnologie.
. Scambi di studenti, per condividere i risultati delle attività e lavorare insieme in un ambiente internazionale, scoprendo il patrimonio di ogni paese e il suo rapporto con la letteratura giovanile. Ci saranno visite, laboratori creativi, teatro, letture condivise, mostre e incontri con autori.

·Attività locali: attività creative (sondaggi, documentari, letture, concorsi fotografici, ecc.) i cui risultati saranno condivisi durante gli scambi o attraverso la piattaforma eTwinning e i social media. 

 

Coordinatore

IES Marmaria

Avda. Olimpica, s(n 13230)

Membrilla- Spain

Castilla-La Mancha

 

Tipo di organizzazione: Scuola/Istituto/Centro educativo – Istruzione generale (livello secondario)

 

Partner

St Aidans Community School Irlanda

Liceo scientifico Amaldi Italia

Obchodni akademie a Jazykova skola s pravem statni jazykove zkousky Repubblica Ceca

Killinarden CS Irlanda

 

Mobilità Repubblica ceca

 

Mobilità docenti Irlanda

 

Mobilità studenti Italia

 

Mobilità docenti Italia

 

Mobilità studenti Irlanda

 RISULTATI:

 

 

 

 

 

https://eurostorieska21.weebly.com/


 

wecanjob

Dettagli

wecanjob trasp

WeCanJob e il Liceo Scientifico Statale E. Amaldi hanno scelto di proporre agli studenti e alle studentesse dell’Istituto “Alternanza WeCanJob”, un percorso di formazione on-line innovativo che WeCanJob ha pensato, progettato e realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Economia della Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e con l’Associazione Italiana Psicologi, al fine di consentire ai giovani di approfondire le conoscenze del mondo del lavoro e delle professioni.

Cos’è WeCanJob
WeCanJob è un portale dedicato all’orientamento per la scuola e per il lavoro (link)Studenti e docenti possono utilizzarlo per approfondire questi temi e molto altro ancora attraverso informazioni sempre aggiornate e sul mondo del lavoro e della formazione.

Alternanza WeCanJob
Per accrescere le capacità di orientamento rispetto alle proprie attitudini e inclinazioni è stato costruito un percorso di formazione on-line che consente agli studenti e alle studentesse delle scuole superiori di approfondire attraverso test, simulazioni, documenti e contenuti multimediali, il mondo del lavoro e delle professioni, nonché tutte le informazioni necessarie per rendere ancor più fruttuoso il percorso di orientamento dei giovani anche nella scelta dell’università a cui iscriversi (link).

Il corso dura 20 ore, è gratuito, e gli studenti lo potranno svolgere nell’arco di 3 settimane.

WeCanJob ha siglato con il MIUR un Protocollo di Intesa Il MIUR (Prot. N. 0002323 – 04/12/2017) attraverso cui il Ministero riconosce la specifica utilità di questo strumento di formazione online per le finalità istituzionali dell’Alternanza Scuola Lavoro (link).

Come attivare operativamente Alternanza WeCanJob

Il corso è fruibile su piattaforma dedicata all’interno del portale WeCanJob.

Il primo passo è la registrazione al portale WeCanJob, da effettuare accedendo alla pagina dedicata e inserendo il “Codice di registrazione” fornito dalla scuola. Dalla My Page sarà poi possibile accedere al corso online.
Scopri tutto e attiva Alternanza WeCanJob cliccando qui.

TFA - Tirocinio Formativo Attivo

Dettagli

logo tfa

L’esperienza del TFA rappresenta un’opportunità imprescindibile per il nostro Istituto in quanto favorisce l’osmosi fra la teoria pedagogica, la ricerca didattica e la pratica professionale in un’ottica formativa di crescita per tutti gli attanti del processo formativo: tirocinanti, alunni e docenti tutor.

La dimensione laboratoriale rappresenta il proprium dell’attività del tirocinio, stabilendo una stretta connessione tra l’approccio disciplinare con le relative competenze specifiche e l’approccio didattico diversificato in funzione delle esigenze dettate dal contesto.

Il tirocinante avrà la possibilità di declinare i saperi e le conoscenze teoriche con le metodologie didattiche, il saper fare e le capacità relazionali, acquisendo quelle competenze fondamentali per sviluppare la propria identità professionale sempre in fieri.

 

Allegati:
Scarica questo file (Piano di realizzazione e di svolgimento delle attività di tirocinio.pdf)Piano di realizzazione e di svolgimento delle attività di tirocinio[Piano di realizzazione e di svolgimento delle attività di tirocinio]376 kB
Scarica questo file (Disponibilità docenti per attività di Tutor percorsi di formazione provenienti d)Disponibilità docenti per attività di Tutor percorsi di formazione provenienti d[Disponibilità docenti per attività di Tutor percorsi di formazione provenienti da dipartimenti Universitari]500 kB
Scarica questo file (Disponibilità docenti per attività di Tutor per il Tirocinio Formativo.pdf)Disponibilità docenti per attività di Tutor per il Tirocinio Formativo.[Disponibilità docenti per attività di Tutor per il Tirocinio Formativo.]443 kB
   

News Amaldi  

Pubblicazione Graduatorie Personale Docente e Personale ATA

Nella sezione URP-Segreteria sono pubblicate le graduatorie d'Istituto personale Docente e personale ATA -

Vedi graduatorie


CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA, PARTECIPA SOLO CHI HA FIRMATO IL CONTRATTO (18 luglio 2018)

Col Decreto n. 70407 del 2018, depositato in data odierna presso il Tribunale di Roma, il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dallo SNALS al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche.
Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
Roma, 18 luglio 2018

Vedi Decreto n. 70407


Pubblicazione Graduatorie Personale Docente e Personale ATA

Nella sezione URP-Segreteria sono pubblicate le graduatorie d'Istituto personale Docente e personale ATA -

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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA, PARTECIPA SOLO CHI HA FIRMATO IL CONTRATTO (18 luglio 2018)

Col Decreto n. 70407 del 2018, depositato in data odierna presso il Tribunale di Roma, il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dallo SNALS al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche.
Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
Roma, 18 luglio 2018

Vedi Decreto n. 70407


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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA, PARTECIPA SOLO CHI HA FIRMATO IL CONTRATTO (18 luglio 2018)

Col Decreto n. 70407 del 2018, depositato in data odierna presso il Tribunale di Roma, il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dallo SNALS al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche.
Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
Roma, 18 luglio 2018

Vedi Decreto n. 70407


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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA, PARTECIPA SOLO CHI HA FIRMATO IL CONTRATTO (18 luglio 2018)

Col Decreto n. 70407 del 2018, depositato in data odierna presso il Tribunale di Roma, il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dallo SNALS al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche.
Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
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Col Decreto n. 70407 del 2018, depositato in data odierna presso il Tribunale di Roma, il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dallo SNALS al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche.
Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
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Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
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Col Decreto n. 70407 del 2018, depositato in data odierna presso il Tribunale di Roma, il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dallo SNALS al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche.
Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
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Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
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FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
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