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Giornalino scolastico

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«Sidereus»: una straordinaria avventura conoscitiva

Studente che legge il Sidereus«Sìdereus» nasce nell’anno scolastico 2001-2002 per iniziativa della classe IV B. Nell’editoriale del 1° numero, significativamente intitolato Il nostro folle volo, Mara Appice, prima direttrice del periodico, scrive: «Benvenuti a bordo della navicella “Sìdereus”. Prima però di entrare in orbita e di cominciare il viaggio tra le nostre pagi­ne, ci sembrano doverose le presentazioni. Siamo ragazzi di 4° superiore desiderosi di esplorare lo spazio, dei cosmonauti…. Abbiamo tanta voglia di navi­gare, indagare, curiosare, parlare, esprime­re le nostre idee e compiere una esperienza nuova in campo giornalistico. Prima di salire sulla rampa di lancio, ci siamo esercitati in simulazioni di volo, ab­biamo studiato le attrezzature e appreso le tecniche giornalistiche. Ora che la torre di controllo ci ha dato l’ok e ha avviato il conto alla rovescia, non nascondiamo una certa ansia. L’impegno ha una certa portata e noi siamo pionieri alla nostra primissima espe­rienza. Ma è dei giovani correre l’avventura. Chi non risica, si sa, non rosica».

All’interno, è Fabio Ferri a spiegare Perché "Sidereus"?. «La testata scelta per il nostro giornale - dice - richiama il tratta­to di Galileo Galilei pubblicato nel 1610, il "Sidereus Nuncius". In questa opera lo scienziato riportò le conside­razioni scaturite dalla sua osservazio­ne con il cannocchiale della Luna e dei satelliti di Giove. Fu proprio l’osser­vazione a permettergli di superare la teoria geocentrica. Come Galileo, anche noi poniamo il metodo dell’osservazione alla base del­la nostra conoscenza e delle nostre ope­razioni. "Sidereus" è il nostro osserva­torio, la nostra postazione non solo per rapportarci alla realtà che ci circonda, ma anche per raccontarla e comunicar­la, confrontandoci con agli altri. Sarà un modo concreto non solo di mettere a frutto le tecniche giornalistiche studiate, ma anche di verificare la nostra capacità di comprendere gli eventi e di interpretarli. […] Faccia­mo nostro allora il motto galileiano "provando e riprovando"».

Il periodico riscontra subito molto interesse e diviene ben presto giornale d’istituto. Il gruppo redazionale fa tesoro dell’esperienza accumulata negli anni precedenti dallo storico giornalino «Auditorium» e utilizza le nuove possibilità offerte dagli strumenti informatici e dalla stampa tipografica. Nel corso degli otto anni di vita, «Sidereus» di è occupato di diverse questioni, non solo di scuola, ma anche di politica interna ed estera, di problemi sociali ed economici, di tecnologia, di cultura, di musica, di recensioni librarie, teatrali e cinematografiche, di sport. Ha seguito con un apposito inserto colorato le iniziative dei vari “Progetti Comenius”, divenendo foglio di collegamento con le scuole partner nei diversi paesi europei (Gran Bretagna, Francia, Grecia, Lituania, Polonia, ecc.).

Dopo Mara Appice, si sono succeduti nella direzione del giornali altri studenti: Teresa Manuzzi, Annarita Matarazzo, Teresa Accettura, Marco Lacedra, Nicla Scarola.

Nel 2007 la grafica del giornale si è avvalsa dell’interessante restyling di Davide Marini che ha conferito una veste più giovanile e più snella alle sue pagine.

L’équipe, coordinata nel tempo dai proff. Tarantino, Scopelliti, De Fino, Capozza  ha conseguito molti apprezzamenti. Se si tiene presente che il giornale viene interamente programmato, ideato, confezionato e impaginato dagli studenti e che il prodotto viene portato in tipografia solo per la stampa, ci si rende conto della valenza didattica ed educativa di una attività certo impegnativa, ma anche dalle molteplici potenzialità.

Nel 2012 il Sidereus si è aggiudicato il terzo posto nel Concorso Nazionale di Giornalismo Scolastico "Di che giornale sei?" , indetto dall'ITIS-LST "Oreste Del Prete" di Sava (TA). Lusinghiero il giudizio espresso da una giuria che ha esaminato circa 400 testate: "Varia la scelta dei contenuti: amplissimo spazio viene riservato alla creatività dei redattori; non mancano articoli di cronaca, recensioni, commenti, interviste".

Continua così quel  “folle volo iniziato” dodici anni fa e che si rinnova di anno in anno con redattori che si avvicendano con il medesimo entusiasmo e la stessa voglia di esplorare e raccontare.

Buon proseguimento di navigazione, navicella «Sidereus»!


I vecchi numeri del Sidereus

Nel 2018, sotto la direzione dei proff. Domenico Vacca ed Imbasciani Antonella,  viene prodotto il primo numero online del Sidereus, sperimentando così una nuova veste grafica ed una nuova modalità di lettura.

 

 

Allegati:
Scarica questo file (Sidereus 2018.pdf)Sidereus[Anno 2018 - n. 1]3960 kB
   

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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA, PARTECIPA SOLO CHI HA FIRMATO IL CONTRATTO (18 luglio 2018)

Col Decreto n. 70407 del 2018, depositato in data odierna presso il Tribunale di Roma, il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dallo SNALS al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche.
Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
Roma, 18 luglio 2018

Vedi Decreto n. 70407


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Col Decreto n. 70407 del 2018, depositato in data odierna presso il Tribunale di Roma, il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dallo SNALS al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche.
Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
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Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
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Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
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