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Commissione BAEA03005 – 5AL - 5BL

Dettagli

Commissione BAEA03005 – 5ª AL e 5ª BL

 

Documento 30 Maggio V AL Linguistico
Documento 30 Maggio V BL Linguistico

Presidente – Prof.ssa Giandola Nunziata

Classe 5ª AL Esami di Stato 2020 Membri interni – commissione BAEA03005

1

Mascolo Maria Carmela

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

2

Laudato Mariarosaria

INGLESE

3

Spaziani Silvana

FRANCESE

4

Iacovazzi Mariano Vincenzo

TEDESCO

5

Manodoro Pietro

SCIENZE NATURALI

6

Cometa Anna Maria

STORIA

 

Classe 5ª BL Esami di Stato 2020 Membri interni – commissione BAEA03005

1

Florio Marisa

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

2

Ippolito Margherita

INGLESE

3

Spaziani Silvana

FRANCESE

4

Muscaridola Rosa

SPAGNOLO

5

Manfredi Luciana Irene

SCIENZE NATURALI

6

Cometa Anna Maria

STORIA

Allegati:
Scarica questo file (RISULTATO ESAME di STATO 5ª AL - ESABAC.pdf)Esami di Stato[Albo Esiti Finali 5AL]641 kB
Scarica questo file (RISULTATO_ESAME_di_STATO_5ª_BL_-_ESABAC.PDF)Esami di Stato[Albo Esiti Finali 5BL]800 kB
Scarica questo file (5ª BL DIARIO COLLOQUI.pdf)Diario dei colloqui[5^ BL linguistico]344 kB
Scarica questo file (5ª AL DIARIO COLLOQUI.pdf)Diario dei colloqui[5^ AL linguistico]270 kB

Commissione BALI02029 – 5B - 5C

Dettagli

Commissione BALI02029 – 5ª B e 5ª C

Documento del 30 maggio V B Scientifico
Documento del 30 maggio V C Scientifico

Presidente – Prof. Sportelli Leonardo

Classe 5ª B Esami di Stato 2020 Membri interni – commissione BALI02029

1

Schinzano Maria Carmela

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

2

Carnicella Felice

MATEMATICA E FISICA

3

Di Gennaro Gaetana

LINGUA E CULTURA STRANIERA

4

De Benedittis Raffaela Anna

SCIENZE NATURALI

5

Gelao Candida

FILOSOFIA E STORIA

6

Ciavarella Maria

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

 

Classe 5ª C Esami di Stato 2020 Membri interni – commissione BALI02029

1

Granieri Carmela

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

2

Sassanelli Carmela

MATEMATICA E FISICA

3

Vero Serafina

LINGUA E CULTURA STRANIERA

4

Manodoro Pietro

SCIENZE NATURALI

5

Vacca Domenico

FILOSOFIA E STORIA

6

Ciavarella Maria

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

Allegati:
Scarica questo file (ESITO FINALE ESAME DI STATO 5ª B.pdf)Esami di Stato[Albo Esiti Finali 5B]270 kB
Scarica questo file (esiti finali 5c (1).pdf)Esami di Stato[Albo Esiti Finali 5C]215 kB
Scarica questo file (5ª C DIARIO COLLOQUI.pdf)Diario dei colloqui[5^ C scientifico]173 kB
Scarica questo file (5ª B DIARIO COLLOQUI.pdf)Diario dei colloqui[5^ B scientifico]178 kB

Esami di Stato 2020

Dettagli

 ESAMI DI STATO 2020

Commissione BALI02028 – 5ª A e 5ª ASA
Commissione BALI02029 – 5ª B e 5ª C
Commissione BALI11007 – 5ª ASU e 5ª BSU
Commissione BAEA03005 – 5ª AL e 5ª BL

 

INDICAZIONI OPERATIVE STUDENTI

Si avvisano tutti gli studenti delle quinte classi, di attenersi scrupolosamente alle indicazioni operative qui allegate per lo svolgimento dell'Esame di Stato (link).

Misure di contenimento epidemia COVID-19 nello svolgimento dell’esame di Stato 2020

Protocollo misure contenitive di sicurezza per lo svolgimento degli esami di stato, a.s.2019/20
Documento tecnico - Rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell'esame di stato. a.s.2019/20
Documento protocollo d'intesa - Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami di stato, a.s.2019/20
Documento protocollo d'intesa - Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami di stato, a.s.2019/20

 

 

Commissione BAEA03005 – 5ª AL e 5ª BL

Commissione BALI02028 – 5A - 5ASA

Dettagli

Commissione BALI02028 – 5ª A e 5ª ASA

 

Documento del 30 maggio V A Scientifico
Documento del 30 maggio V ASA Scienze Applicate 


Presidente – Prof. Nicola Federico

Classe 5ª A Esami di Stato 2020 Membri interni – commissione BALI02028

1

Regina Arcangela

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

2

Da Pelo Paolo

MATEMATICA E FISICA

3

Devitofrancesco Silvana

LINGUA E CULTURA STRANIERA

4

Mancini Cristina

SCIENZE NATURALI

5

Gelao Candida

FILOSOFIA E STORIA

6

Iride Maddalena

SCIENZE MOTORIE


 

Classe 5ª ASA Esami di Stato 2020 Membri interni – commissione BALI02028

1

Gargano Domenica

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

2

Sivilli Giuseppina

MATEMATICA E FISICA

3

Florio Francesca

LINGUA E CULTURA STRANIERA

4

Manfredi Luciana Irene

SCIENZE NATURALI

5

Mirra Marta

FILOSOFIA E STORIA

6

Cinotti Rita

SCIENZE MOTORIE

Allegati:
Scarica questo file (RISULTATI FINALI 5ª ASA.pdf)Esami di Stato[Albo Esiti Finali 5ASA]314 kB
Scarica questo file (ESITI_FINALI_ESAME_DI_STATO_5_A.PDF)Esami di Stato[Albo Esiti Finali 5A]515 kB
Scarica questo file (5ª ASA DIARIO COLLOQUI.pdf)Diario dei colloqui[5^ ASA scienze applicate]108 kB
Scarica questo file (5ª A DIARIO COLLOQUI.pdf)Diario dei colloqui[5^ A scientifico]104 kB

MAD - Messa A Disposizione

Dettagli

messa-a-disposizione-presentazione-della-domanda

MAD - Domanda di messa a disposizione

Benvenuti nella sezione del nostro sito web dedicata all'invio delle domande di MESSA a DISPOSIZIONE da parte di docenti o personale ATA

I docenti o gli aspiranti ATA che desiderano inviare la propria MESSA a DISPOSIZIONE lo potranno fare entro il 31 agosto 2021 alle ore 12:00 UNICAMENTE tramite il link sotto riportato. Qualsiasi altra modalità di invio non sarà presa in considerazione, nè tramite mail istituzionale nè via pec.

Link: Invio domanda di messa a disposizione

   

News Amaldi  

Pubblicazione Graduatorie Personale Docente e Personale ATA

Nella sezione URP-Segreteria sono pubblicate le graduatorie d'Istituto personale Docente e personale ATA -

Vedi graduatorie


CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA, PARTECIPA SOLO CHI HA FIRMATO IL CONTRATTO (18 luglio 2018)

Col Decreto n. 70407 del 2018, depositato in data odierna presso il Tribunale di Roma, il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dallo SNALS al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche.
Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
Roma, 18 luglio 2018

Vedi Decreto n. 70407


Pubblicazione Graduatorie Personale Docente e Personale ATA

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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA, PARTECIPA SOLO CHI HA FIRMATO IL CONTRATTO (18 luglio 2018)

Col Decreto n. 70407 del 2018, depositato in data odierna presso il Tribunale di Roma, il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dallo SNALS al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche.
Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
Roma, 18 luglio 2018

Vedi Decreto n. 70407


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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA, PARTECIPA SOLO CHI HA FIRMATO IL CONTRATTO (18 luglio 2018)

Col Decreto n. 70407 del 2018, depositato in data odierna presso il Tribunale di Roma, il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dallo SNALS al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche.
Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
Roma, 18 luglio 2018

Vedi Decreto n. 70407


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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA, PARTECIPA SOLO CHI HA FIRMATO IL CONTRATTO (18 luglio 2018)

Col Decreto n. 70407 del 2018, depositato in data odierna presso il Tribunale di Roma, il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dallo SNALS al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche.
Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
Roma, 18 luglio 2018

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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA, PARTECIPA SOLO CHI HA FIRMATO IL CONTRATTO (18 luglio 2018)

Col Decreto n. 70407 del 2018, depositato in data odierna presso il Tribunale di Roma, il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dallo SNALS al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche.
Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
Roma, 18 luglio 2018

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Col Decreto n. 70407 del 2018, depositato in data odierna presso il Tribunale di Roma, il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dallo SNALS al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche.
Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
Roma, 18 luglio 2018

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Col Decreto n. 70407 del 2018, depositato in data odierna presso il Tribunale di Roma, il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dallo SNALS al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche.
Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
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Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
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