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TerniChallenge

Dettagli

TerniChallenge

Il liceo E.Amaldi Bitetto, sempre in prima linea nella ricerca ed innovazione, è stato selezionato insieme ad altre scuole d’Italia, per partecipare alla #TerniChallenge 2019 dal 22 al 24 Maggio. Gli alunni dell’indirizzo linguistico Martina Palumbo, Myriam de Biase, Gianluca Pantaleo ed Elisa Rizzi hanno preso parte a delle sfide nell’ambito delle nuove metodologie didattiche e digitali, del coding, della robotica, del tinkering, del making, del 3D, del gaming e della gamification con gare, hackathon e simulazioni. Successivamente, l’alunna Martina Palumbo, avendo portato a casa la vittoria con il progetto “Un’assicurazione per la vita”, ha partecipato al #BacktoWork a Manchester, per osservare il complesso storico della città e, tramite dei filtri tematici, (identità, presente e passato, naturale ed artificiale, rapporto tra potenzialità ed opportunità), creare un progetto con l’obbiettivo di cogliere l’inesorabile connessione tra la vita di tutti i giorni ed il lavoro.

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Pubblicazione Graduatorie Personale Docente e Personale ATA

Nella sezione URP-Segreteria sono pubblicate le graduatorie d'Istituto personale Docente e personale ATA -

Vedi graduatorie


CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA, PARTECIPA SOLO CHI HA FIRMATO IL CONTRATTO (18 luglio 2018)

Col Decreto n. 70407 del 2018, depositato in data odierna presso il Tribunale di Roma, il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dallo SNALS al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche.
Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
Roma, 18 luglio 2018

Vedi Decreto n. 70407


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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA, PARTECIPA SOLO CHI HA FIRMATO IL CONTRATTO (18 luglio 2018)

Col Decreto n. 70407 del 2018, depositato in data odierna presso il Tribunale di Roma, il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dallo SNALS al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche.
Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
Roma, 18 luglio 2018

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Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
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Col Decreto n. 70407 del 2018, depositato in data odierna presso il Tribunale di Roma, il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dallo SNALS al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche.
Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
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Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
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Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
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