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Facciamo chiarezza

Dettagli

Cari genitori, personale docente ed Ata, cari studenti,
mi sembra doveroso   fare alcune precisazioni relativamente a due articoli apparsi su due testate nei giorni scorsi e sulle dichiarazioni rilasciate sulle stesse.
In primo luogo sono stati tanti genitori, alunni, docenti che sabato mattina del 24 ottobre si interrogavano chiedendosi se l’articolista stesse parlando di noi, in quanto l’immagine che veniva fuori del nostro liceo era completamente diversa e non corrispondente alla realtà. In primis il giornale pubblicava una lunga e personale dichiarazione del   dott. Fazio, Presidente dimissionario del Consiglio d’Istituto, senza aver minimamente interpellato la sottoscritta, dirigente e responsabile legale, non rispettando le norme deontologiche di ricerca di fondatezza, veridicità dei dati e diritto di replica. Tant’è vero che, dopo una mia nota al direttore della testata, ho inviato la mia dichiarazione.
Sulla vicenda in questione, ovvero sulle dimissioni del Presidente del Consiglio e su alcuni Consiglieri   occorre fare chiarezza e parlare con i dati alla mano.
Il nostro liceo negli ultimi due anni di mia presidenza è stato aperto alla collaborazione non solo con il territorio (i Comuni di Bitetto e di Bitritto), organizzando importanti convegni ed incontri letterari anche con enti di prestigio (Fondazione Bellonci, Premio Strega giovani, ecc, solo per citare qualche esempio) nonché incontri di aggiornamento e di formazione anche sull’uso di nuove tecnologie. Inoltre abbiamo realizzato il progetto Erasmus Plus, con scambi culturali in Francia e Lituania e laboratori artistico – espressivi. Collaborazioni con Associazioni del terzo settore e di inclusione sociale. Tutto quanto è verificabile sul sito della nostra scuola.
 Per quanto riguarda l’anno appena concluso il nostro liceo ha ricevuto il premio Skené Gaetano Salvemini a conclusione di un   laboratorio teatrale ed ha avuto l’onore di ospitare nei giorni dell’autogestione William Salice, uomo stratega della comunicazione Ferrero che ha tenuto ai ragazzi una importante lezione di marketing, a conclusione della presentazione di “Color Your Life”, un concorso che vede la partecipazione della nostra scuola con alunni che hanno vinto a livello nazionale. Abbiamo realizzato laboratori di filosofia, giochi sportivi studenteschi, ecc., solo per citarne alcuni. Ed ancora il progetto di cortometraggio, l’educazione alla salute, sportello Cic, progetti di educazione sessuale con il Consultorio pubblico di Bitritto. Da quest’anno inoltre, la nostra scuola ha ottenuto l’Esabac, dando la possibilità ai ragazzi del liceo linguistico di ottenere il doppio diploma valido anche in Francia. Alla luce di tutto questo ritengo che si voglia mettere in discussione il buon nome della scuola ed il suo operato.
Per quanto riguarda le iscrizioni, premesso che la nostra scuola non è in fase decrescente (abbiamo una popolazione scolastica di ben 1085 alunni) e che l’anno scorso abbiamo avuto un surplus di alunni che mi ha fatto accettare un numero elevato di iscrizioni, tanto da dover adattare tre aule per consentire l’accettazione delle stesse.  Ribadisco che quest’anno la lieve flessione è naturale e rientra nel calo fisiologico delle nascite.  In ogni caso è aperta da giugno una discussione a livello collegiale su nuove forme di didattica, sull’implementazione sull’uso delle nuove tecnologie, potenziamento linguistico e della matematica. Siamo aperti e disponibili al dialogo ed a prendere in considerazione proposte soprattutto costruttive da parte di genitori, docenti, personale ata, alunni.
Entrando nel merito delle dimissioni del Presidente del Consiglio e di alcuni consiglieri, tengo a precisare che  eventuali  screzi sul piano della comunicazione non sono stati certo voluti dalla dirigente che ha sempre ribadito la  diversificazione dei compiti e delle funzioni, rispettando l’organo nelle sue funzioni, ma non potendo accettare  che questo stesso organo entri nel merito nella funzione dirigenziale su fatti  e procedure  non di competenza delle  funzioni del Consiglio d’Istituto e che non facciano parte dell’ordine del giorno
Premesso che tutta la contabilità della scuola e tutte le operazioni contabili (bilanci, programma annuale, procedure di gare) sono state sempre approvate dai Revisori dei Conti, organo contabile dello Stato; pertanto perdere tempo in cavilli o disquisizioni su tali tematiche a mio parere non solo non è produttivo ma non contribuisce a creare un clima sereno e di fattiva collaborazione.
Di qui al futuro questa dirigenza, nonché la comunità scolastica vuole ristabilire un dialogo di fattiva collaborazione, anche perché’ i temi e le sfide da affrontare sono nell’ottica del “fare” e non del “dire” fine a se stesso   per il bene dell’intera comunità.

Prof.ssa   Giovanna De Giglio

   

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Nella sezione URP-Segreteria sono pubblicate le graduatorie d'Istituto personale Docente e personale ATA -

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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA, PARTECIPA SOLO CHI HA FIRMATO IL CONTRATTO (18 luglio 2018)

Col Decreto n. 70407 del 2018, depositato in data odierna presso il Tribunale di Roma, il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dallo SNALS al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche.
Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
Roma, 18 luglio 2018

Vedi Decreto n. 70407


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Col Decreto n. 70407 del 2018, depositato in data odierna presso il Tribunale di Roma, il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dallo SNALS al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche.
Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
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Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
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Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
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Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
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