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2014-2020 - PON ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Dettagli

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Per informazioni sul PON 2014-2020 vai al sito del MIUR

Allegati:
Scarica questo file (Nomina Referente Valutazione.pdf)Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2017-24[Nomina Referente per la Valutazione PON ASL]685 kB
Scarica questo file (Nomina Progettista esecutivo.pdf)Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2017-24[Nomina Progettista Esecutivo PON ASL]566 kB
Scarica questo file (GRADUATORIA_REF_VAL.pdf)Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2017-24[GRADUATORIA REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PON ASL]471 kB
Scarica questo file (verbale__delle_operazioni_di_comparazione_curriculum_REF_VAL_PON_ASL.pdf)Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2017-24[Valutazione curriculum e relativa graduatoria selezione Referente per la Valutazione PON ASL]1044 kB
Scarica questo file (Elenco_partecipanti_REF_VAL_PON_ASL.pdf)Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2017-24[Elenco partecipanti alla selezione dI Referente per la Valutazione PON ASL]1013 kB
Scarica questo file (GRADUATORIA_PROG_ESEC.pdf)Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2017-24[GRADUATORIA PROGETTISTA ESECUTIVO PON ASL]469 kB
Scarica questo file (verbale__delle_operazioni_di_comparazione_curriculum_PROG_ESEC_PON_INCLUSIONE.pd)Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2017-24[Valutazione curriculum e relativa graduatoria selezione Progettista Esecutivo PON ASL]1040 kB
Scarica questo file (Elenco_partecipanti_PROG_ESEC_PON_ASL.pdf)Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2017-24[Elenco partecipanti alla selezione dI Progettista Esecutivo PON ASL]1013 kB
Scarica questo file (dichiarazione_avvio_BAPS24000D_1141829.pdf)Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2017-24[Dichiarazione di avvio Modulo Robot]626 kB
Scarica questo file (dichiarazione_avvio_BAPS24000D_1140251.pdf)Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2017-24[Dichiarazione di avvio Modulo CPU]629 kB
Scarica questo file (Nomina Commissione valutazione FIGURE DI SISTEMA PON ASL.pdf)Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2017-24[Nomina Commissione Valutazione Curricula Figure Professionali (Progettista-Referente Valutazione)]493 kB
Scarica questo file (Bando Referente Valutazione ASL_Allegati.pdf)Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2017-24[Avviso interno selezione Referente per la Valutazione + allegati]1208 kB
Scarica questo file (Bando Progettista Esecutivo ASL_Allegati.pdf)Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2017-24[Avviso interno selezione Progettista Esecutivo + allegati]1295 kB
Scarica questo file (reclutamento ATA PON ASL.pdf)Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2017-24[RICHIESTA DISPONIBILITÀ PERSONALE ATA da impiegare nella realizzazione del Progetto PON ASL + allegato 1]1374 kB
Scarica questo file (PROT 1148.pdf)Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2017-24[Verbale valutazione curriculum selezione tutor PON ASL]250 kB
Scarica questo file (PROT 1147.pdf)Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2017-24[GRADUATORIA TUTOR PON ASL]83 kB
Scarica questo file (PROT 1146.pdf)Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2017-24[Elenco partecipanti alla selezione dei tutor]149 kB
Scarica questo file (Nomina Commissione valutazione titoli PON ASL.pdf)Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2017-24[Nomina Commissione Valutazione Curricula Figure Professionali necessarie all'attuazione delle attività progettuali]493 kB
Scarica questo file (AVVISO SELEZIONE ALUNNI PERCORSO PON ASL_Allegati.pdf)Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2017-24[Avviso di selezione alunni PON ASL + modulistica]1347 kB
Scarica questo file (Bando tutor interni PON ASL+allegati.pdf)Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2017-24[Avviso interno per la selezione di TUTOR PON ASL + allegati]1146 kB
Scarica questo file (PON_ASL_NOMINA RUP.pdf)Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2017-24[Incarico Responsabile Unico PON ASL]643 kB
Scarica questo file (Autorizzazione_pubblicità_PON_ASL.pdf)Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2017-24 [Azione di comunicazione, informazione, pubblicità PON ASL]696 kB
Scarica questo file (PON_ASL_NOTA DI AVVIO PROGETTO.pdf)Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2017-24 [Nota di avvio PON ASL ]629 kB
Scarica questo file (Assunzione bilancio PON ASL.pdf)PON ASL - codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2017-24[Decreto Assunzione in bilancio]559 kB
   

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Pubblicazione Graduatorie Personale Docente e Personale ATA

Nella sezione URP-Segreteria sono pubblicate le graduatorie d'Istituto personale Docente e personale ATA -

Vedi graduatorie


CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA, PARTECIPA SOLO CHI HA FIRMATO IL CONTRATTO (18 luglio 2018)

Col Decreto n. 70407 del 2018, depositato in data odierna presso il Tribunale di Roma, il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dallo SNALS al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche.
Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
Roma, 18 luglio 2018

Vedi Decreto n. 70407


Pubblicazione Graduatorie Personale Docente e Personale ATA

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Col Decreto n. 70407 del 2018, depositato in data odierna presso il Tribunale di Roma, il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dallo SNALS al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche.
Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
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Col Decreto n. 70407 del 2018, depositato in data odierna presso il Tribunale di Roma, il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dallo SNALS al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche.
Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
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Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
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Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
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Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
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Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
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