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quadro orario liceo linguistico

Dettagli

Quadro orario - Liceo Linguistico

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua latina 2 2
Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3
Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4
Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4
Storia e Geografia 3 3
Storia 2  2  2
Filosofia 2 2 2
Matematica** 3 3 2 2 2
Fisica 2 2 2
Scienze naturali***
2 2 2 2 2
Storia dell'arte 2 2 2
Scienze Motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica o attività alternativa 1 1 1 1 1
27 27 30 30 30

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua
**    con Informatica al primo biennio
***    Biologia, Chimica, Scienze della Terra

Strutture e Servizi

Dettagli

Il Liceo offre numerosi laboratori, spazi attrezzati e servizi per gli studenti

Curriculum vitae studenti

Dettagli

CV studenti

Curriculum Vitae Studenti A.S. 2011/2012

 

Allegati:
Scarica questo file (AmorusoGiuseppe_5B_2011-12.pdf)Amoruso Giuseppe[Liceo Scientifico]162 kB
Scarica questo file (ColucciSabrina_5C_2011-12.pdf)Colucci Sabrina[Liceo Scientifico]66 kB
Scarica questo file (Dell'EraFrancesco_5A_2011-12.pdf)Dell'Era Francesco[Liceo Scientifico]31 kB
Scarica questo file (DelVecchioMarta_5.pdf)Del Vecchio Marta[Liceo Scientifico]68 kB
Scarica questo file (LisoAdriano_5A_2011-12.pdf)Liso Adriano[Liceo Scientifico]160 kB
Scarica questo file (LofocoDavide_VA_2011-12.pdf)Lofoco Davide[Liceo Scientifico]65 kB
Scarica questo file (LoreLaura_Vbps_2011_2012.pdf)Lo re Laura[Liceo Socio-Psico-Pedagogico]32 kB
Scarica questo file (Luisi Fedele_5G_2011-12.pdf)Luisi Fedele[Liceo Scientifico]67 kB
Scarica questo file (PalmadessaDonatella_5A_2011-2012.pdf)Palmadessa Donatella[Liceo Scientifico]1238 kB
Scarica questo file (TraversaFrancesco_5E_2011-12.pdf)Traversa Francesco[Liceo Scientifico]30 kB
Scarica questo file (VitaleLaura_Vbps_2011_2012.pdf)Vitale Laura[Liceo Socio-Psico-Pedagogico]32 kB

FAQ

Dettagli

F.A.Q. - Domande Frequenti

Entro quando occorre presentare l’iscrizione per l’ a.s. 2020/21?

Il termine di scadenza per le iscrizioni alle prime classi del secondo ciclo è fissato alle ore 20,00 del 31 gennaio 2020. Le domande possono essere presentate dalle ore 08,00 del 07 gennaio 2019.
La procedura di registrazione sulla piattaforma ministeriale potrà essere effettuata a partire dalle ore 09,00 del 27 dicembre 2019. Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere con le credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità.

 

Dove si presenta la domanda?

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente online. Per tale ragione è stato realizzata la pagina web www.iscrizioni.istruzione.it che accompagna le famiglie nel percorso per l’iscrizione online: dalla registrazione, alla ricerca della scuola desiderata, dalla compilazione del modulo di iscrizione al suo inoltro.

 

Cosa devono fare le famiglie per effettuare l’iscrizione online?

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione online devono:
individuare la scuola d’interesse (ogni scuola viene individuata da un codice che consente di indirizzare con esattezza l’iscrizione. Se non si conosce il codice scuola, si può effettuare una ricerca attraverso il portale “Scuola in chiaro”. Da quest’anno, sempre su ‘Scuola in Chiaro’, è possibile consultare il Rapporto di Autovalutazione di ciascun istituto che contiene informazioni preziose per la scelta delle famiglie: gli esiti degli studenti, la loro prosecuzione negli studi o nel mondo del lavoro, elementi sull’organizzazione del curricolo, l’organizzazione oraria;
compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni online”, raggiungibile all’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it, in modo diretto. Entrando in quest'area è possibile accedere al modulo per la registrazione, che, una volta compilato ed inoltrato, rilascia il codice personale per accedere al servizio delle iscrizioni on line (il codice verrà comunicato sulla casella di posta elettronica indicata nel modulo di registrazione stesso);
• il sistema “Iscrizioni online” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda.
In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda d’iscrizione presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico.

 

Come posso inviare la domanda online se non ho un computer o accesso a internet?

Il Liceo "E. Amaldi" offrirà un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica, occupandosi di inserire online  la domanda di iscrizione.

 

Come è tutelata la privacy?

La scuola ha diritto di raccogliere tutti i dati necessari allo svolgimento del servizio istruzione, ma non può diffonderli a terzi se non per disposizione di legge. Essa è tenute a fornire ai genitori l’informativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003 con le modalità ritenute più idonee (ad esempio, pubblicazione del testo dell’informativa sul sito web della scuola, predisposizione di apposito avviso presso la segreteria della scuola).

 

Dopo l'iscrizione è possibile chiedere il trasferimento ad altra scuola o ad altri indirizzi dello stesso istituto?

Prima dell’inizio delle lezioni, è possibile chiedere di essere iscritti a un altro istituto; la domanda con le motivazioni deve essere presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della nuova scuola di destinazione.
Inoltre è possibile chiedere il trasferimento a un altro indirizzo di studi della stessa o di altra scuola nei primi mesi dell’anno scolastico: le scuole concederanno il nulla osta, rispettando così la facoltà dei genitori di scegliere liberamente il corso di studi ritenuto più adatto al proprio figlio.

 

Come avviene l'iscrizione degli alunni con disabilità?

Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza - a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 – corredata dal profilo dinamico-funzionale.
Sulla base di tale certificazione e del profilo dinamico-funzionale, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.

 

Come avviene l'iscrizione degli alunni con cittadinanza non italiana?

Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana.

 

Come avviene l'iscrizione degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)?

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni.
Le istituzioni scolastiche assicurano le idonee misure compensative e dispensative di cui al citato D.M. n.5669 del 12 luglio 2011 e delle allegate linee guida; in particolare, provvedono ad attuare i necessari interventi pedagogico-didattici per il successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata e ricorrendo a idonei strumenti compensativi e misure dispensative.

 

È possibile scegliere se avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica?

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori (o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore), al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati.
La scelta specifica di attività alternative è operata, all’interno di ciascuna scuola, utilizzando il modello di cui all’allegato C. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, all’inizio dell’anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali, e trova concreta attuazione attraverso le seguenti opzioni possibili:
• attività didattiche e formative;
• attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;
• libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

 

Come sono organizzati i trasporti per Bitetto?

Bitetto è raggiungibile nei seguenti modi:

Ferrovia
- Linea ferroviaria Bari -Taranto
Stazione di "Bitetto-Palo del Colle" - in stazione è possibile acquistare i biglietti solo con servizio di biglietteria automatica.
Visita il sito delle Ferrovie dello Stato per info e orari: www.fsitaliane.it

Pulman
Da Bari servizio pulman:
- F.A.L. Ferrovie Appulo-Lucane
Visita il sito per gli orari: http://ferrovieappulolucane.it/
- STP Società Trasporti Provinciale S.p.A. Bari
Visita il sito per gli orari: www.stpspa.it

 

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Curricula Studenti

Dettagli

PUBBLICAZIONE CURRICULA STUDENTI ALL’ULTIMO ANNO IN CORSO

Attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro

Ai sensi del D. Lgs. N. 276/2003 e s.m.i., della L. 111/2011 e dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – ha trasmesso la Circolare Ministeriale concernente l’obbligo di pubblicazione dei curricula degli studenti frequentanti l’ultimo anno di corso, al fine di favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro (Istituito con D.M. 20/9/2011).

Sulla base delle nuove disposizioni contenute nell’intesa, gli istituti di secondo grado sono autorizzati a promuovere l’attività di intermediazione nel rispetto dei seguenti obblighi:

  • Pubblicare e rendere gratuitamente accessibili sui propri siti istituzionali i curricula dei propri studenti all’ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi al conseguimento del titolo di studio.
  • Interconnettersi alla borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale Cliclavoro, www.cliclavoro.gov.it.
  • Rilasciare alle Regioni e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ogni informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro.

 In ottemperanza alle disposizioni ministeriali il Liceo Scientifico e Liceo delle Scienze Umane “E. Amaldi” offre agli studenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studi di tutti gli indirizzi la possibilità di pubblicare il proprio curriculum vitae nel sito Istituzionale della scuola.

Gli studenti, dell’ultimo anno di corso, sono invitati a:

  • predisporre il proprio curriculum vitae scaricando l'apposito modello,
  • completare il modulo con le informazioni richieste
  • inviarlo, entro il 31/07/2012, all’indirizzo di posta elettronica  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL CV STUDENTI

N.B ciascuno studente è responsabile di quanto dichiarato nel proprio CV

Non è obbligatoria la pubblicazione dei seguenti recapiti:
- indirizzo di domicilio
- numero di telefono
- numero di fax

È obbligatoria la pubblicazione di un:
- numero di telefono
- indirizzo di posta elettronica


 Note per l'invio: Il curriculum deve essere inviato in formato .pdf
Compilare il campo Oggetto della mail con la dicitura "Curriculum".
La sintassi con cui nominare il file è la seguente:
CognomeNome_classesezione_annoscolastico.pdf
esempio: RossiMario_5A_2011-12


 IMPORTANTE

Gli studenti che non vorranno pubblicare il proprio curriculum, dovranno esprimere diniego formale per iscritto presso la segreteria dell’istituto.


 Suggerimenti

Si suggerisce di inserire nel curriculum le esperienze ed i corsi o progetti particolarmente formativi quali, ad esempio, le certificazioni informatiche e linguistiche, gli stage, la partecipazione a progetti e/o competizioni, i premi vinti, ecc. Si precisa che ciascuno studente è responsabile di quanto lo stesso ha dichiarato nel proprio curriculum. In ogni caso, i diretti interessati potranno richiedere in qualsiasi momento la modifica o l'integrazione dei contenuti del proprio curriculum.

Link utili

» Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 settembre 2011

» Circ 4 ago2011.pdf

» Guida compilazione CV dal sito: www.cliclavoro.gov.it

visualizza CV

   

News Amaldi  

Pubblicazione Graduatorie Personale Docente e Personale ATA

Nella sezione URP-Segreteria sono pubblicate le graduatorie d'Istituto personale Docente e personale ATA -

Vedi graduatorie


CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA, PARTECIPA SOLO CHI HA FIRMATO IL CONTRATTO (18 luglio 2018)

Col Decreto n. 70407 del 2018, depositato in data odierna presso il Tribunale di Roma, il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dallo SNALS al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche.
Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
Roma, 18 luglio 2018

Vedi Decreto n. 70407


Pubblicazione Graduatorie Personale Docente e Personale ATA

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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA, PARTECIPA SOLO CHI HA FIRMATO IL CONTRATTO (18 luglio 2018)

Col Decreto n. 70407 del 2018, depositato in data odierna presso il Tribunale di Roma, il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dallo SNALS al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche.
Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
Roma, 18 luglio 2018

Vedi Decreto n. 70407


Pubblicazione Graduatorie Personale Docente e Personale ATA

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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA, PARTECIPA SOLO CHI HA FIRMATO IL CONTRATTO (18 luglio 2018)

Col Decreto n. 70407 del 2018, depositato in data odierna presso il Tribunale di Roma, il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dallo SNALS al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche.
Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
Roma, 18 luglio 2018

Vedi Decreto n. 70407


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Col Decreto n. 70407 del 2018, depositato in data odierna presso il Tribunale di Roma, il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dallo SNALS al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche.
Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
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Col Decreto n. 70407 del 2018, depositato in data odierna presso il Tribunale di Roma, il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dallo SNALS al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche.
Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
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Col Decreto n. 70407 del 2018, depositato in data odierna presso il Tribunale di Roma, il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dallo SNALS al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche.
Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
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Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
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Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
Roma, 18 luglio 2018

Vedi Decreto n. 70407



   

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