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In questa pagina troverete link relativi al PNSD, a documenti istituzionali, ad articoli di approfondimento sull'innovazione digitale nella scuola, ad eventi formativi di particolare importanza.

Il PNSD

Dettagli

pnsdIl Piano Nazionale Scuola Digitale è un pilastro fondamentale de La Buona Scuola (legge 107/2015), una visione operativa che rispecchia la posizione del Governo rispetto alle più importanti sfide di innovazione del sistema pubblico: al centro di questa visione, vi sono l’innovazione del sistema scolastico e le opportunità dell’educazione digitale.

Vai alla pagina del PNSD

Il PNSD mappizzato

Dettagli

Efficace sintesi visuale del PNSD sotto forma di mappa mentale (a cura di Anna Rita Vizzari). 
Le 35 azioni previste dal PNSD sono suddivise all'interno dei 4 ambiti di appartenenza:
1. Strumenti
2. Competenze e contenuti
3. La Formazione
4. Accompagnare la scuola alla sfida dell'innovazione 

Visualizza la mappa

Cittadinanza digitale

Dettagli

cittadinanza-digitaleL’allargamento della cittadinanza digitale richiede di mantenere viva la riflessione sul tema dell’inclusione digitale intesa come possibilità concreta per tutti i cittadini di esercitare una cittadinanza attiva. L’accesso ai servizi attraverso il digitale, la partecipazione in modalità telematica ai processi decisionali, l’accesso a tutte le informazioni potranno divenire realtà diffusa solo accompagnando tutti i soggetti coinvolti ad essere competenti digitali
Leggi articolo
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Introduzione all'uso di Moodle

Dettagli

Professione InsegnanteIntroduzione all'uso di Moodle a scuola. Seminario gratuito sulla piattaforma "Professione Insegnante" (Martedì 19 gennaio alle ore 18:00)

Moodle è la più diffusa piattaforma Elearning open source che può essere usata come valido supporto alla didattica tradizionale.
Creare contenuti da mettere a disposizione, creare prove di valutazione e avanzati strumenti di cooperative learning didattica capovolta è qualcosa che può essere attivato in poco tempo attraverso l'uso di Moodle. Il seminario introduce a Moodle e alle principali funzioni di base.

Questo il link per accedere alla piattaforma E-learning

Mappe concettuali

Dettagli

È uscito il Quaderno della Ricerca Loescher #23: "Non solo concettuali - Mappe, schemi, apprendimento", di Marco Guastavigna.

mapLe mappe concettuali sono uno strumento per rappresentare la conoscenza acquisita mediante assimilazione. Esse consentono di accedere ai processi di trasformazione profonda delle strutture cognitive di chi impara: sono una sorta di antidoto all'apprendimento mnemonico e meccanico.
In questo fascicolo sono descritte le diverse forme di rappresentazione grafica della conoscenza, utili per la mediazione didattica e il supporto all’apprendimento. Vengono illustrati dettagliatamente i modelli logico-visivi, la destinazione cognitiva, la valenza formativa, inclusiva e compensativa. Ampio spazio, inoltre, è dedicato alle caratteristiche di numerosi ambienti digitali destinati alla schematizzazione, con particolare attenzione al loro valore aggiunto nell’impiego a scuola.

Il quaderno è sfogliabile a questo link

La Didattica per Competenze

Dettagli

"La didattica per competenze" in un libro gratuito: apprendere competenze, descriverle, valutarle - di Franca Da Re

didattica competenzeSegnaliamo su Guamodì Scuola una nuova risorsa sulla "didattica per competenze", la nuova frontiera della progettazione e pratica didattica che, seppur con difficoltà e in modo disomogeneo, si sta facendo strada nella scuola italiana ed europea.

Il libro proposto, realizzato da Franca Da Re, è offerto gratuitamente dall'editore Pearson.

Non mancano, alla pagina web segnalata, esempi di curricoli per competenze e altri materiali gratuiti sulla didattica per competenze.

(Vai alla pagina web)

Fare scuola nella classe digitale

Dettagli

classe digitaleFare scuola nella classe digitale - ebook gratuito

Propongo un nuovo lavoro (disponibile in versione ebook presso il sito della casa editrice Loescher), liberamente consultabile, dove si parla della relazione tra scuola e tecnologia.
Il testo costituisce una valida riflessione per chi intende riflettere sul tema ed un'ottima integrazione per chi, invece, ha già un bagaglio pregresso di conoscenze ed esperienze.(link: Fare scuola nella classe digitale)

Il link in fondo rimanda a tutta la bibliografia ( liberamente consultabile, non sempre scaricabile ) dell’intera collana ”Quaderni della ricerca

Piano Formazione Docenti 2016/2019

Dettagli

pianoformazioneTrecentoventicinque milioni di investimento; nove aree tematiche e 750mila docenti di ruolo coinvolti. È il Piano Nazionale per la Formazione degli insegnanti presentato il 3 ottobre al Miur.

ECCO COSA CAMBIA

La formazione (comma 124 della legge Buona Scuola) diventa “obbligatoria, permanente e strutturale”. Tutti i 750.000 docenti di ruolo saranno coinvolti.
Il Piano definisce con chiarezza gli obiettivi per il prossimo triennio. Per la prima volta sono previste 9 priorità tematiche nazionali per la formazione:

- Lingue straniere;
- Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento;
- Scuola e lavoro;
- Autonomia didattica e organizzativa;
- Valutazione e miglioramento;
- Didattica per competenze e innovazione metodologica;
- Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale;
- Inclusione e disabilità;
- Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.

   

News Amaldi  

Pubblicazione Graduatorie Personale Docente e Personale ATA

Nella sezione URP-Segreteria sono pubblicate le graduatorie d'Istituto personale Docente e personale ATA -

Vedi graduatorie


CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA, PARTECIPA SOLO CHI HA FIRMATO IL CONTRATTO (18 luglio 2018)

Col Decreto n. 70407 del 2018, depositato in data odierna presso il Tribunale di Roma, il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dallo SNALS al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche.
Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
Roma, 18 luglio 2018

Vedi Decreto n. 70407


Pubblicazione Graduatorie Personale Docente e Personale ATA

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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA, PARTECIPA SOLO CHI HA FIRMATO IL CONTRATTO (18 luglio 2018)

Col Decreto n. 70407 del 2018, depositato in data odierna presso il Tribunale di Roma, il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dallo SNALS al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche.
Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
Roma, 18 luglio 2018

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Col Decreto n. 70407 del 2018, depositato in data odierna presso il Tribunale di Roma, il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dallo SNALS al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche.
Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
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Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
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Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
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Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
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Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
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Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
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