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Benvenuto al Liceo " E. Amaldi" di Bitetto

   

COMMISSIONE BALI02026 5ª A-5ª B

 

COMMISSIONE – BALI02026

Classi 5ª A e 5ª B

 

Presidente – Campanale Leonardo

 

Classe 5ª A

Classe 5ª A Esami di Stato 2021 Membri interni – commissione BALI02026

1

REGINA ARCANGELA

Lingua e Letteratura italiana

2

SASSANELLI CARMELA

Fisica e Matematica

3

DEVITOFRANCESCO SILVANA

Lingua e Letteratura inglese

4

MANCINI CRISTINA

Scienze naturali

5

CIAVARELLA MARIA

Disegno e Storia dell'arte

6

MIRRA MARTA

Storia e Filosofia

 

 

 Classe 5ª B

Classe 5ª B Esami di Stato 2021 Membri interni – commissione BALI02026

1

BERARDINETTI VITTORIA

Lingua e Letteratura italiana

2

SASSANELLI CARMELA

Fisica e Matematica

3

DI GENNARO GAETANA

Lingua e Letteratura italiana

4

DE BENEDITTIS  RAFFAELLA ANNA

Scienze naturali

5

IEVA ROBERTA

Storia e Filosofia

6

CIAVARELLA MARIA

Disegno e Storia dell'arte

  

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Documenti del 15 maggio

DOCUMENTI DEL 15 MAGGIO 2020

       

 È possibile scaricare in formato digitale i 

Documenti del 15 Maggio 

relativi all'anno scolastico 2020-2021.

 

I documenti del 15maggio vengono stesi in vista dell'Esame di Stato. 
Gli studenti interessati possono scaricare il file relativo alla classe di appartenenza.

 

Allegati:
Scarica questo file (DOCUMENTO 5 CSU.pdf)DOCUMENTO 15 MAGGIO 5 CSU[DOCUMENTO 15 MAGGIO 5 CSU]4169 kB
Scarica questo file (DOCUMENTO 5 BSU.pdf)DOCUMENTO 15 MAGGIO 5 BSU[DOCUMENTO 15 MAGGIO 5 BSU]5005 kB
Scarica questo file (DOCUMENTO 5 B.pdf)DOCUMENTO 15 MAGGIO 5 B[DOCUMENTO 15 MAGGIO 5 B]6477 kB
Scarica questo file (DOCUMENTO 5 ASU.pdf)DOCUMENTO 15 MAGGIO 5 ASU[DOCUMENTO 15 MAGGIO 5 ASU]4541 kB
Scarica questo file (DOCUMENTO 5 ASA.pdf)DOCUMENTO 15 MAGGIO 5 ASA[DOCUMENTO 15 MAGGIO 5 ASA]5086 kB
Scarica questo file (DOCUMENTO 5 A.pdf)DOCUMENTO 15 MAGGIO 5 A[DOCUMENTO 15 MAGGIO 5 A]5258 kB
Scarica questo file (DOCUMENTO 5 AL.pdf)DOCUMENTO 15 MAGGIO 5 AL[DOCUMENTO 15 MAGGIO 5 AL]5415 kB

Esami di Stato 2020/2021

 

 

ESAMI DI STATO 2021

 

Commissione BALI02026 - 5ª A e 5ª B
Commissione BALI03019 - 5ª ASA
Commissione BALI11007 - 5ª BSU e 5ª CSU
Commissione BAEA03003 - 5ª AL e 5ªASU

 


AVVISO 

Si invitano famiglie ed alunni a visionare l'integrazione del protocollo di sicurezza durante gli Esami di Stato 2020/2021.

[Protocollo di sicurezza Esami di Stato 2020/2021]


AVVISO 

Si invitano famiglie ed alunni a visionare la seguente circolare sul protocollo di sicurezza durante gli Esami di Stato 2020/2021.

[Leggi la circolare]


AVVISO

OM-Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021

[Leggi l'OM] 


AVVISO

Si invitano gli alunni che frequentano il quinto anno a leggere la seguente circolare.

[Circolare Esame di Stato]

[Allegato argomento/elaborato Esame di Stato]


 AVVISO

Si invitano gli alunni a visionare la circolare sui crediti formativi valutabili per l’anno scolastico 2020/2021.

 [Circolare sui crediti formativi]

[Allegato 1]

[Allegato 2]


AVVISO

CURRICULUM DELLO STUDENTE

Indicazioni operative per docenti e studenti.

[Leggi la circolare]

[Indicazioni docenti]

[Tutorial studenti]


AVVISO

Gli alunni delle classi quinte sono invitati a compilare il curriculum dello studente seguendo le indicazioni riportate nella circolare.

[Curriculum dello studente]

[Leggi la circolare]


 

 

Allegati:
Scarica questo file (prot. esami di stato.pdf)Integrazione prot. sicurezza Esami di Stato 2021[Integrazione prot. sicurezza Esami di Stato 2021]2669 kB
Scarica questo file (ESAMI DI STATO  2021 PROTOCOLLO DI SICUREZZA.pdf)ESAMI DI STATO 2021 PROTOCOLLO DI SICUREZZA[ESAMI DI STATO 2021 PROTOCOLLO DI SICUREZZA]3410 kB
Scarica questo file (OM-Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l-anno scolastico 20202021)OM-Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l-anno scolastico 20202021[OM-Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l-anno scolastico 20202021]794 kB
Scarica questo file (CIRCOLARE ELABORATO ESAME DI STATO.pdf)CIRCOLARE ELABORATO ESAME DI STATO[CIRCOLARE ELABORATO ESAME DI STATO]229 kB
Scarica questo file (Allegato argomento Esami di Stato.doc)Allegato argomento Esami di Stato[Allegato argomento Esami di Stato]76 kB
Scarica questo file (Circolare Crediti Formativi.pdf)Circolare crediti formativi[Circolare crediti formativi]202 kB
Scarica questo file (ALLEGATO 2.pdf)Allegato 2[Allegato 2]372 kB
Scarica questo file (ALLEGATO 1.pdf)Allegato 1[Allegato 1]93 kB
   

Orari del Liceo

L’Ufficio di Segreteria è aperto al pubblico dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 Martedì e Giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Il Dirigente Scolastico riceve tutti i giorni solo su appuntamento. (maggiori informazioni)

   

Corsi di studio

Il Liceo  Scientifico Amaldi è articolato in 12 corsi per un totale di 46 classi.
L'Amaldi offre all'utenza i seguenti percorsi formativi:
- Liceo Scientifico
- Liceo delle Scienze Applicate
- Liceo delle Scienze Umane
- Liceo Linguistico

   

ECDL Test Center

Il Liceo Amaldi è Test Center accreditato dall'AICA per il rilascio della "Patente Europea di Guida del Computer" (ECDL).
L'Istituto organizza corsi per l'ECDL Core e l'ECDL Advanced e gestisce i relativi esami di verifica.

   

News Amaldi  

Pubblicazione Graduatorie Personale Docente e Personale ATA

Nella sezione URP-Segreteria sono pubblicate le graduatorie d'Istituto personale Docente e personale ATA -

Vedi graduatorie


CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA, PARTECIPA SOLO CHI HA FIRMATO IL CONTRATTO (18 luglio 2018)

Col Decreto n. 70407 del 2018, depositato in data odierna presso il Tribunale di Roma, il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dallo SNALS al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche.
Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
Roma, 18 luglio 2018

Vedi Decreto n. 70407


Pubblicazione Graduatorie Personale Docente e Personale ATA

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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA, PARTECIPA SOLO CHI HA FIRMATO IL CONTRATTO (18 luglio 2018)

Col Decreto n. 70407 del 2018, depositato in data odierna presso il Tribunale di Roma, il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dallo SNALS al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche.
Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
Roma, 18 luglio 2018

Vedi Decreto n. 70407


Pubblicazione Graduatorie Personale Docente e Personale ATA

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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA, PARTECIPA SOLO CHI HA FIRMATO IL CONTRATTO (18 luglio 2018)

Col Decreto n. 70407 del 2018, depositato in data odierna presso il Tribunale di Roma, il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dallo SNALS al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche.
Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
Roma, 18 luglio 2018

Vedi Decreto n. 70407


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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA, PARTECIPA SOLO CHI HA FIRMATO IL CONTRATTO (18 luglio 2018)

Col Decreto n. 70407 del 2018, depositato in data odierna presso il Tribunale di Roma, il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dallo SNALS al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche.
Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
Roma, 18 luglio 2018

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Col Decreto n. 70407 del 2018, depositato in data odierna presso il Tribunale di Roma, il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dallo SNALS al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche.
Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
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Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
Roma, 18 luglio 2018

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Col Decreto n. 70407 del 2018, depositato in data odierna presso il Tribunale di Roma, il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dallo SNALS al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche.
Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
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Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
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