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Lettera ad una Professoressa Unica

Dettagli

Lettera ad una prof.ssa che va in pensione (e che mai finirà d’insegnare)

Lettera ad una Professoressa Unica

Unica, sì.
Questo l'abbiamo scoperto sin dal primo giorno in cui l'abbiamo incontrata.
Non era ancora una nostra professoressa, sfortunatamente, ma in un modo incredibile, grazie ad una sola ora di supplenza, riuscì a lasciare il segno.

Unica, come il suo modo di entrare in aula: sempre di fretta, sempre sorridente, sempre con la sua oratoria caratteristica.
E' sempre stata munita di borse, accessori e disegni dei suoi alunni, a volte troppo impegnativi per loro, probabilmente, ma comunque disposta a impartire tutte le indicazioni necessarie.

Unica, come il suo metodo d'insegnamento: a lei non serve il libro, sa già tutto. Le basterebbe uno spunto per parlare ore e ore di un dipinto colorato o di un arco a tutto sesto. Ogni anno compravamo il libro di testo, ma se avessimo saputo che dalle sue spiegazioni avremmo imparato molte più cose, probabilmente il nostro zaino sarebbe stato più leggero.

Unica, come la sua vivacità. Sin dai primi momenti insieme, ci ha influenzato. Non si è limitata alle spiegazioni, quelle riusciva a completarle in pochi minuti, mentre il resto dell'ora lo impiegava raccontandoci simpatici aneddoti sulla sua spericolata ed imprevedibile vita...

...Ecco, la Vita.
Quale persona potrebbe descrivere la vita meglio di lei? Lei che ogni giorno portava il buon umore, che attraverso la sua dialettica, poche volte moderata, riusciva a trasmettere ai suoi alunni il vero significato della vita.
Non ha condiviso solo semplici nozioni ma idee.
Il vero significato della parola "insegnare" è influenzare per sempre la vita di qualcuno e senza alcun dubbio ha lasciato un segno indelebile nelle nostre.
Grazie a lei abbiamo imparato che con dedizione, passione e soprattutto bestemmie riusciremo a raggiungere gli obiettivi cui tanto ambiamo.

"Un buon insegnamento è un quarto preparazione e tre quarti teatro."

E questa la filosofia che ha adottato per la sua carriera e con certezza è stata un'eccellente protagonista nel miglior teatro che esista: la Vita...

...La vita è uno spettacolo teatrale, in cui si susseguono diversi personaggi e vicende. Riempiamo le pagine di questa nostra commedia con avventure, con lo sfarzo della scenografia e con i costumi. Il nostro obiettivo è far ridere il pubblico. Il nostro obiettivo è dimenticare e far dimenticare le nostre sofferenze.
Danziamo e cantiamo sulla nostra scena, rubiamo baci, applausi, sorrisi e sopravviviamo. Sopravviviamo al dolore che ci circonda, creandoci il nostro mondo con la nostra arte.
Sorridiamo alla vita, poiché solo così possiamo partecipare alla nostra esistenza. Siamo figli della Vita, dell'Amore e della Gioia, perché non servirle?
Non è mascherarsi, fingere o recitare, non è mentire a se stessi: è esistere. Esistere nonostante tutto, nonostante la paura, nonostante l'odio. Esistere, continuando a improvvisare, a superare gli imprevisti, in un crescendo climax. Perché siamo noi gli autori della nostra commedia.
Contribuiamo alla vita con l'arte e l'amore per la bellezza e l'armonia. Contribuiamo alla vita suscitando emozioni. Contribuiamo alla vita insegnando.
E Lei ci ha insegnato a improvvisare sulle nostre angosce, a ritagliarci un pezzo di palcoscenico nella banalità del giorno, a colmare i silenzi con delle fragorose risate.
Per tre anni siamo stati il suo pubblico. Per tre anni ci ha dimostrato cosa vuol dire amare l'arte, amare i propri alunni come dei figli e amare la vita.
E, nonostante non potremo più assistere alla sua commedia, ci ha dimostrato come diventare protagonisti della nostra esistenza. E, per ringraziarla, continueremo a viverla pienamente come lei ci ha indicato, spettacolo dopo spettacolo.

Con affetto, la sua 4aD.

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Pubblicazione Graduatorie Personale Docente e Personale ATA

Nella sezione URP-Segreteria sono pubblicate le graduatorie d'Istituto personale Docente e personale ATA -

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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA, PARTECIPA SOLO CHI HA FIRMATO IL CONTRATTO (18 luglio 2018)

Col Decreto n. 70407 del 2018, depositato in data odierna presso il Tribunale di Roma, il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dallo SNALS al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche.
Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
Roma, 18 luglio 2018

Vedi Decreto n. 70407


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Col Decreto n. 70407 del 2018, depositato in data odierna presso il Tribunale di Roma, il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dallo SNALS al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche.
Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
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Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
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Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
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Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
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