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Benvenuto al Liceo " E. Amaldi" di Bitetto

   

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RE - Registro Elettronico

RE è la sezione della piattaforma WEB di Axios per la gestione del Registro Elettronico.
Per potervi accedere cliccare sul Link "ACCEDI A REGISTRO ONLINE" in fondo a questa pagina e seguire le seguenti istruzioni operative:

Cliccare sull’icona registro elettronico accanto raffigurata;  logo
Inserire codice utente e password ricevute dalla segreteria ed effettuare il login

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Se è la prima volta che si entra nel sistema si consiglia fortemente, per ragioni di sicurezza, di modificare la Password cliccando sull'icona a forma di lucchetto, posta in alto a destra e seguendo la procedura descritta nella guida.
Dopo l'accesso, selezionare dal menu a tendina la Classe-Materia sulla quale si vuole operare menu

Si accede, così, al Menu principale di RE dal quale possono essere selezionate tutte le funzioni presenti semplicemente cliccando sull'icona corrispondente.

Una guida completa e maggiormente dettagliata su tutte le operazioni effettuabili nel Registro Elettronico Axios è scaricabile cliccando sull'icona a destra.

(Scarica la guida completa)

Prima di accedere alla piattaforma, ti consiglio di stampare questa pagina e di tenerla accanto come promemoria delle operazioni da effettuare.

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Sicurezza stradale

La sicurezza stradale “fa canestro”

A cura della Referente per l’educazione stradale - Prof.ssa Rita Cinotti


Il nostro istituto ha aderito al progetto sperimentale di educazione stradale “SAPER LEGGERE LE SITUAZIONI: dalle conoscenze agli atteggiamenti corretti - sviluppare le abilità cognitive”.
Si tratta di un “progetto pilota” sulla percezione del rischio, rivolto agli studenti del biennio della scuola secondaria superiore, nel quale moduli appositamente progettati per l’attività motoria in palestra, a cura della Federazione Italiana Pallacanestro, si alternano a lezioni  in classe di sicurezza stradale a cura dei funzionari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per aiutare i ragazzi a riflettere sui concetti di prevedibilità, cooperazione, rispetto di regole condivise.
La sperimentazione si sta svolgendo contemporaneamente anche a Garbagnate Milanese (Mi), Padova, Lanciano, Ascoli Piceno, Bari, Bitetto (BA) con più di 2000 ragazzi coinvolti.
Al ciclo di incontri formativi – informativi, a cura del  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Federazione Italiana Pallacanestro , hanno partecipato circa 450 studenti  e studentesse del nostro liceo.
Le lezioni teoriche sono state tenute dai rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , sig. Luigi Colangiuli e dott. Gaetano Servedio, mentre  quelle pratiche dal responsabile regionale  della Federazione Italiana Pallacanestro, coach Benny De Carlo.
Il progetto sperimentale ha cercato di fornire elementi  tali da accrescere la conoscenza e la consapevolezza dei rischi  connessi alla circolazione stradale affinché  i ragazzi sappiano  “leggere” le situazioni,  riconoscere i segnali premonitori  e adottare comportamenti sicuri per sé e per gli altri.

Sono stati sviluppati  3 moduli formativi per ogni classe,  per un totale di  8 ore, che hanno coinvolto gli studenti in attività teoriche e pratiche:

Il Modulo A  (in aula e in strada) - La conoscenza dei rischi stradali -  con l’obiettivo di conoscere il fenomeno della circolazione stradale e delle sue implicazioni in relazione al rischio; di realizzare una connessione del tipo causa/effetto, con particolare riguardo ad alcuni comportamenti  scorretti più diffusi; di  saper  descrivere,  analizzare e riportare dati raccolti dagli stessi studenti nelle strade di Bitetto.

in strada in strada

in strada

Il Modulo B (in palestra) - Le abilità  -  con l’obiettivo,  attraverso il gioco della pallacanestro, di percepire il movimento del proprio corpo, le direzioni e le distanze in relazione allo spazio ed al tempo; di dimostrare capacità di attenzione; di saper leggere ed interpretare adeguatamente le situazioni e i problemi, anticipandone l’esito ed individuando le scelte corrette.

in palestra in palestra 
 in palestra  in palestra

Il Modulo C (in aula) - Gli atteggiamenti  - con l’obiettivo di far propri, all’interno delle proprie scelte di vita, valori di riferimento che soggiacciono ad un comportamento solidale e partecipativo nella società civile e di raggiungere la consapevolezza di quali azioni sono ad essi connesse; di far comprendere che i valori di riferimento di ciascuno di noi hanno un'influenza sulle decisioni che prendiamo nell'ambito della vita quotidiana e quindi anche nella circolazione stradale.

in aula in aula

(Sull'iniziativa leggi anche l'articolo dell'ufficio stampa della federazione italiana pallacanestro)

 

vuoto

 

   

Orari del Liceo

L’Ufficio di Segreteria è aperto al pubblico dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 Martedì e Giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Il Dirigente Scolastico riceve tutti i giorni solo su appuntamento. (maggiori informazioni)

   

Corsi di studio

Il Liceo  Scientifico Amaldi è articolato in 12 corsi per un totale di 46 classi.
L'Amaldi offre all'utenza i seguenti percorsi formativi:
- Liceo Scientifico
- Liceo delle Scienze Applicate
- Liceo delle Scienze Umane
- Liceo Linguistico

   

ECDL Test Center

Il Liceo Amaldi è Test Center accreditato dall'AICA per il rilascio della "Patente Europea di Guida del Computer" (ECDL).
L'Istituto organizza corsi per l'ECDL Core e l'ECDL Advanced e gestisce i relativi esami di verifica.

   

News Amaldi  

Pubblicazione Graduatorie Personale Docente e Personale ATA

Nella sezione URP-Segreteria sono pubblicate le graduatorie d'Istituto personale Docente e personale ATA -

Vedi graduatorie


CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA, PARTECIPA SOLO CHI HA FIRMATO IL CONTRATTO (18 luglio 2018)

Col Decreto n. 70407 del 2018, depositato in data odierna presso il Tribunale di Roma, il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dallo SNALS al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche.
Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
Roma, 18 luglio 2018

Vedi Decreto n. 70407


Pubblicazione Graduatorie Personale Docente e Personale ATA

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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA, PARTECIPA SOLO CHI HA FIRMATO IL CONTRATTO (18 luglio 2018)

Col Decreto n. 70407 del 2018, depositato in data odierna presso il Tribunale di Roma, il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dallo SNALS al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche.
Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
Roma, 18 luglio 2018

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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA, PARTECIPA SOLO CHI HA FIRMATO IL CONTRATTO (18 luglio 2018)

Col Decreto n. 70407 del 2018, depositato in data odierna presso il Tribunale di Roma, il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dallo SNALS al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche.
Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
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Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
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Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
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Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
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Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
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