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Campionati studenteschi 2015

Dettagli

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CAMPIONATI STUDENTESCHI 2015

Per il 9° anno consecutivo il liceo "Amaldi" ha aderito al progetto dei Campionati Studenteschi, con attività sportiva sia interna che esterna, grazie alla  disponibilità dei professori Boggia Stefano ( per il calcio a 5 maschile) e De Nicolo Rosa (per l'atletica leggera).
Nonostante la crisi abbia ridotto a metà il numero delle ore da dedicare alle attività, e questo ha inciso molto sulla preparazione, non ha impedito al nostro liceo di emergere e farsi spazio tra le altre scuole della provincia e regione. Questo grazie alla collaudata esperienza della prof.ssa De Nicolo, allo spirito di squadra e soprattutto ai grandi sacrifici ai quali i ragazzi si sono sottoposti.
Alla fase provinciale di corsa campestre, tenutasi a Castel del Monte il 12/02/2015,la nostra squadra maschile rappresentata dagli studenti Desimini G. (2^ C), Scarola C.(1^A), Mitarotonda F. (1^A) e De Bartolo G (1^Asa) si è classificata al 3° posto. Un piazzamento del tutto dignitoso se si considera l'alto livello degli atleti partecipanti e la giovane età dei nostri, associata alla poca esperienza agonistica. L'unico rammarico è non aver partecipato alla fase regionale per soli pochissimi punti di differenza.  
L'esordio dell'atletica su pista è stato il 10/04/2015 a Barletta con la fase provinciale. L'attività su pista, che prevede la partecipazione di 8 atleti su 8 gare diverse più staffetta, è stata un'impresa difficile a causa di più cadute sulla gara dei 110 ostacoli dell'atleta Florio che comunque ha portato a termine. Nonostante questo la squadra si è classificata al 5° posto.
Non sono mancati exploit individuali degli atleti Desimini nei 400 mt., 1° posto; Granieri Giulia (cat. disabili) nel getto del peso, 1° posto; D'Elia Riccardo nel lancio del disco, 2° posto; Mastrandrea Nicolò nel salto in lungo, 3° posto; Santoro Luca (cat. disabili) nei 1000, 3° posto; nella 4x100 De bartolo, Mitarotonda, Florio, Desimini, 5° posto. Un grazie va anche agli atleti Scarola e Gismondi.
Alla fase regionale, tenutasi a Foggia il 24/04/2015, hanno partecipato a titolo individuale gli atleti Desimini nella gara dei 400, classificatosi al 2° posto con l'ottima prestazione di 53"1, e Granieri Giulia nel getto del peso  che con la misura di 5.96 si è classificata al 1° posto, meritando la partecipazione alla finale nazionale a Desenzano del Garda (BS), dal 25/5 al 29/5. Purtroppo per esigenze personali ha dovuto rinunciare a questa esperienza che però ha già fatto nel precedente anno scolastico.  
Un grazie va a tutti i ragazzi del gruppo sportivo, maschile e femminile, perchè ogni giorno ci regalano emozioni e momenti di crescita. Non a caso la pratica delle attività sportive e fisiche è un mezzo privilegiato di sviluppo individuale, di rieducazione, di integrazione sociale, di solidarietà e di insegnamento a condurre sani stili di vita.

Prof.ssa  Rosa De Nicolo

   

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Nella sezione URP-Segreteria sono pubblicate le graduatorie d'Istituto personale Docente e personale ATA -

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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA, PARTECIPA SOLO CHI HA FIRMATO IL CONTRATTO (18 luglio 2018)

Col Decreto n. 70407 del 2018, depositato in data odierna presso il Tribunale di Roma, il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dallo SNALS al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche.
Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
Roma, 18 luglio 2018

Vedi Decreto n. 70407


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Col Decreto n. 70407 del 2018, depositato in data odierna presso il Tribunale di Roma, il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dallo SNALS al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche.
Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
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Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
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Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
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