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DIRITTI A SCUOLA 2018

Diritti a scuola 2017-2018

Progetto “Diritti a scuola” a.s. 2017/2018– Interventi per qualificare il sistema scolastico e prevenire la dispersione, favorendo il successo scolastico, con priorità per gli studenti svantaggiati.

Allegati:
Scarica questo file (CALENDARIO CYBERBULLISMO.pdf)Diritti A Scuola[Calendario attività Cyberbullismo]64 kB
Scarica questo file (psicologa.pdf)Diritti A Scuola[Calendario attività di sportello genitori - Psicologa Anna Maria Marrone]64 kB
Scarica questo file (determina acquisto tappeto.pdf)Diritti A Scuola[Determina acquisto Tappeto Asciugapassi]172 kB
Scarica questo file (determina di acquisto da pubblicare.pdf)Diritti A Scuola[Determina Acquisto Materiale da Cancelleria]178 kB
Scarica questo file (CONTRATTO PEDAGOGISTA.pdf)Diritti A Scuola[Contratto di prestazione d'opera intellettuale - Pedagogista]520 kB
Scarica questo file (DETERMINE CONTRARRE MATERIALE CANCELLERIA.pdf)Diritti A Scuola[Determina a contrarre per la fornitura di materiale di cancelleria]198 kB
Scarica questo file (CONTRATTO FORMATORE.pdf)Diritti A Scuola[Contratto Esperto Formatore Nuovi Linguaggi]547 kB
Scarica questo file (CONTRATTO PSICOLOGO.pdf)Diritti A Scuola[Contratto Esperto Psicologo]770 kB
Scarica questo file (CONTRATTO ESPERTO CYBER BULLISMO.pdf)Diritti A Scuola[Contratto Esperto Cyberbullismo]536 kB
Scarica questo file (GRADUATORIA PEDAGOGISTA (2).pdf)Diritti A Scuola[Graduatoria definitiva esperto pedagogista]106 kB
Scarica questo file (Diritti a Scuola Orario Estate.pdf)Corso Diritti a Scuola (Biennio)[Orario settimanale estivo]173 kB
Scarica questo file (Calendario Estivo Corso Diritti a Scuola.pdf)Corso Diritti a Scuola (Biennio)[Calendario estivo (Lettere, Inglese, Matematica, Informatica)]213 kB
Scarica questo file (graduatoria pedagogista.pdf)Graduatoria[Graduatoria selezione Pedagogista]103 kB
Accedi a questo URL (http://lsamaldi.it/images/documenti/bandidirittiascuola/graduatoria_esperto_formatore.pdf)Graduatoria[Graduatoria definitiva per la selezione di esperto Formatore Nuovi Linguaggi - Progetto Diritti a Scuola]0.2 kB
Accedi a questo URL (http://www.lsamaldi.it/images/documenti/bandidirittiascuola/graduatoria%20definitiva%20psicologo%20e%20esperto%20cyber%20bullismo.pdf)Graduatoria[Graduatoria definitiva per la selezione di Esperto "Psicologo" ed Esperto "Cyber-Bullismo - Progetto Diritti a Scuola]0.2 kB
Accedi a questo URL (http://lsamaldi.it/images/documenti/bandidirittiascuola/GRADUATORIA%20ESPERTO%20NUOVI%20LINGUAGGI.pdf)Graduatoria[Graduatoria per la selezione del formatore Nuovi Linguaggi - Progetto Diritti A Scuola]0.2 kB
Accedi a questo URL (http://www.lsamaldi.it/images/documenti/bandidirittiascuola/ricorsi.pdf)Ricorsi graduatoria[Rettifica termini scadenza ricorsi ricorsi avverso le graduatorie di Esperti – Psicologo e Cyberbullismo]0.2 kB
Accedi a questo URL (http://www.lsamaldi.it/images/documenti/bandidirittiascuola/graduatoria%20rivista.pdf)Graduatoria[Nuova Graduatoria per la selezione di esperto in Cyber-Bullismo, che annulla e sostituisce la precedente graduatoria pubblicata in data 09/05/2018]0.2 kB
Accedi a questo URL (http://www.lsamaldi.it/images/documenti/bandidirittiascuola/bando%20formatore.pdf)Bando ad evidenza pubblica["Esperto in nuovi linguaggi di comunicazione e nuove tecnologie didattico-relazionali e/o amministrative" ]0.2 kB
Accedi a questo URL (http://www.lsamaldi.it/images/documenti/bandidirittiascuola/graduatoria%20cyber%20bullismo.pdf)Graduatoria[Selezione Esperto di Cyber-Bullismo]0.2 kB
Accedi a questo URL (http://www.lsamaldi.it/images/documenti/bandidirittiascuola/graduatoria%20psicologo.pdf)Graduatoria[Selezione psicologo]0.2 kB
Accedi a questo URL (http://lsamaldi.it/images/documenti/bandidirittiascuola/domanda_allegato2.pdf)Bando ad evidenza pubblica[Domanda + Allegato 2]0.2 kB
Accedi a questo URL (http://lsamaldi.it/images/documenti/bandidirittiascuola/bando_psicologo.pdf)Bando ad evidenza pubblica[Esperto Psicologo]0.2 kB
Accedi a questo URL (http://lsamaldi.it/images/documenti/bandidirittiascuola/bando_pedagogista.pdf)Bando ad evidenza pubblica[Esperto Pedagogista]0.2 kB
Accedi a questo URL (http://lsamaldi.it/images/documenti/bandidirittiascuola/bando_esperto_cyberbullismo.pdf)Bando ad evidenza pubblica[Esperto in Cyber-Bullismo]0.2 kB
Scarica questo file (perpubblicazionecontrattidocentiepersonaleataperdas.zip)Diritti A Scuola[Contratti di collaborazione coordinata e continuativa - Diritti a Scuola]4162 kB
Scarica questo file (comunicazione.pdf)Diritti A Scuola[Comunicazione sospensione dei corsi pomeridiani di “DIRITTI A SCUOLA”]383 kB
Scarica questo file (orario pomeriggio.pdf)Diritti A Scuola[Orario del pomeriggio]173 kB
Scarica questo file (orario das mattina.pdf)Diritti A Scuola[Orario della mattina]162 kB
Scarica questo file (Autorizzazione.pdf)Comunicazione ai genitori[AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI ALLA PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI SEGNALATI AL PROGETTO DIRITTI A SCUOLA A.S. 2017/2018 ]607 kB
   

News Amaldi  

Pubblicazione Graduatorie Personale Docente e Personale ATA

Nella sezione URP-Segreteria sono pubblicate le graduatorie d'Istituto personale Docente e personale ATA -

Vedi graduatorie


CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA, PARTECIPA SOLO CHI HA FIRMATO IL CONTRATTO (18 luglio 2018)

Col Decreto n. 70407 del 2018, depositato in data odierna presso il Tribunale di Roma, il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dallo SNALS al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche.
Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
Roma, 18 luglio 2018

Vedi Decreto n. 70407


Pubblicazione Graduatorie Personale Docente e Personale ATA

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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA, PARTECIPA SOLO CHI HA FIRMATO IL CONTRATTO (18 luglio 2018)

Col Decreto n. 70407 del 2018, depositato in data odierna presso il Tribunale di Roma, il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dallo SNALS al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche.
Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
Roma, 18 luglio 2018

Vedi Decreto n. 70407


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Col Decreto n. 70407 del 2018, depositato in data odierna presso il Tribunale di Roma, il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dallo SNALS al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche.
Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
Roma, 18 luglio 2018

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Col Decreto n. 70407 del 2018, depositato in data odierna presso il Tribunale di Roma, il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dallo SNALS al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche.
Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
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Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
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Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
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Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
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Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
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Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
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