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Attività Erasmus+

Dettagli

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Progetto Erasmus +

Languages and Cultures: a bridge among school communities

La collaborazione di grande successo tra le scuole di Prienai (Lituania), Langon (Francia) e Bitetto (Italia), già coinvolte in programmi di mobilità per singoli studenti, è stata l'idea principale alla base della decisione di queste scuole di sviluppare ulteriormente e rafforzare il loro partenariato presentando un progetto comune triennale(2015,2016 e 2017) con l'inclusione di un altro partner (Turchia) per ampliare la comunicazione e la cooperazione con partner che non erano stati inclusi nei precedenti progetti.
Referenti del progetto Erasmus + sono state le docenti Cecilia Loconte e Serafina Vero, supportate dal team di progetto: i prof. Rosa De Nicolo, Gaetana Di Gennaro, Rosa Bottalico, Silvana Devitofrancesco, Margherita Di Santo e Mariano Iacovazzi. Sono anche degni di essere ricordati alcuni degli insegnanti che, nel corso dei tre anni, hanno ospitato nelle loro classi gli alunni e i docenti stranieri, mostrando loro anche le bellezze della Puglia, ed hanno contribuito al successo del progetto: i prof. Imbasciani, Mancini, Novielli, Virgilio, Bellino, Scaglione, Ruggero, Gismondi, Amendolara, Berardinetti, Capozza, Gelao, Mirra, Tarulli, Spaziani e Gaudio.
La promozione del multiculturalismo e del multilinguismo è stata l'obiettivo principale di questo progetto poiché gli interessi principali delle scuole coinvolte nel partenariato sono quelli di favorire non solo lo sviluppo della cultura e della lingua di ogni singolo paese ma, allo stesso tempo, essere aperti alle altre culture e lingue che privilegiano la qualità e la pertinenza dell'offerta formativa e della formazione.
Il progetto ha sviluppato tematiche relative all'inclusione nel processo di istruzione, alla prevenzione dell’abbandono scolastico ed alla promozione della partecipazione dei gruppi svantaggiati nella società.
Ogni anno tutti gli studenti frequentanti la terza e la quarta classe sono stati coinvolti nell'attuazione di tutte le attività e nelle mobilità lunghe e brevi. Le attività svolte sono state: la preparazione del logo del progetto, la preparazione di powerpoint sui temi del progetto, la preparazione di schede di osservazione delle lezioni per insegnanti e studenti, l’e-twinning tra studenti (2015), le lezioni di lingua italiana per studenti della mobilità a lungo termine in Italia e le attività di apprendimento, insegnamento e formazione.
Il nostro progetto è stato portato avanti con successo attraverso l’implementazione delle attività del progetto, la condivisione di esperienze diverse e la promozione di nuovi modi di insegnamento e apprendimento in ambienti didattici non tradizionali.
Il multilinguismo è stato promosso durante le lezioni a scuola, dove alcuni argomenti sono stati in parte insegnati in una lingua straniera, attraverso lo scambio di insegnanti che hanno avuto la possibilità di insegnare la lingua nella scuola ospitante per un certo periodo di tempo e attraverso la mobilità individuale degli allievi, che hanno avuto la grande opportunità di utilizzare la lingua straniera che studiano a scuola in contesti diversi. La cooperazione e la comunicazione tra tutti i partner del progetto sono state realizzate utilizzando IT, Facebook, Skype, video conferenze, telefonate, e-mail.
Per i dirigenti scolastici è stato effettuato un incontro di progetto all'anno: il primo anno in Francia, il secondo in Italia e l'ultimo in Lituania. Scopo di questi incontri è stato quello di visitare le scuole partecipanti, di osservare il loro lavoro scolastico, di acquisire nuove idee e di introdurre il proprio sistema di istruzione nella comunità scolastica ospitante. È stato organizzato un incontro transnazionale di progetto per studenti e insegnanti ogni anno: il primo in Lituania, il secondo in Francia e l'ultimo in Italia.
Lo scopo di tali incontri è stato quello di valutare le attività svolte fino al momento dell’incontro e pianificare nuove attività per incoraggiare gli studenti ad utilizzare la lingua del paese ospitante. Le mobilità di studio a lungo termine tra gli studenti provenienti da Francia, Lituania e Italia sono state avviate ogni anno del progetto.
Vale la pena ricordare che il coinvolgimento dei genitori in questi incontri di progetto è stato enorme e molto prezioso poiché hanno dovuto ospitare alunni provenienti da paesi diversi per tre mesi o sei giorni e introdurre, con immagini ed esemplificazioni teoriche e pratiche, non solo il proprio patrimonio culturale, ma anche le tradizioni familiari. Inutile dire che gli insegnanti hanno acquisito la competenza di lavorare ed integrare alunni stranieri nelle loro lezioni, di farli sentire a loro agio nel gruppo classe e persone responsabili all’interno del paese ospitante.
Le attività di disseminazione del progetto nelle scuole hanno riguardato la produzione di immagini, foto e video. Sono state organizzate mostre con fotografie di ogni paese, brochure, cartelloni per la scuola e per la comunità locale, articoli scritti sui quotidiani locali e relazioni finali da parte di alunni e docenti sulla loro esperienza. Alla fine del progetto, ogni scuola ha organizzato una cerimonia finale con gli insegnanti, gli studenti della scuola , i genitori e le autorità locali.

  ATTIVITÁ

 

BOOKLET PROJECT ERASMUS+

TRANSNATIONAL MEETING IN LITHUANIA-Teaching  foreign languages in Italy 9-15 aprile 2015 a.s. 2014-15

HEADMASTER MEETING IN ITALIA- Italian Education System 10-16 marzo A.S.2015-2016

HEADMASTER MEETING IN ITALIA- CLIL- 10-16 Marzo 2016 a.s.2015-2016

TRANSNATIONAL MEETING IN FRANCE-Dropping out- 26 aprile-2 maggio 2016 a.a.2015-2016

TRANSNATIONAL MEETING IN ITALY-Promoting partecipation of disadvantages groups in society 1-7 dicembre 2016 a.s.2016-2017
TRANSNATIONAL MEETING IN ITALY-Long term mobility study for pupils; benefits and drawbacks-1-7 dicembre 2016 a.s. 2016-2017
HISTORY OF LITHUANIA - 1-7 Dicembre 2016- a.s. 2016-2017 (DOMANTAS SIUPSINSKAS)

HEADMASTER MEETING IN LITHUANIA- Evaluation of the project results 4-7 maggio 2017- a.s. 2016-2017
HEADMASTER MEETING IN LITHUANIA a.s. 2016-2017

SOME STUDENTS AND TEACHERS'  REPORTS ABOUT THEIR EXPERIENCES IN FRANCE AND LITHUANIA

IL LICEO AMALDI INCONTRA I SUOI PARTNERS EUROPEI

PORTE APERTE AL LICEO AMALDI (Articolo)
PROGETTO ERASMUS+ FRA I LICEI D'EUROPA (Articolo)

 visita il sito: http://erasmus.ziburiogimnazija.lt/

PROGETTO ERASMUS+ “Europe, a heritage made of stories” 

ERASMUS PLUS KA2 EUROPE, A HERITAGE MADE OF STORIES - 20 - 26 MAY - 2019

 

 

gallery

 

 

 

 

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News Amaldi  

Pubblicazione Graduatorie Personale Docente e Personale ATA

Nella sezione URP-Segreteria sono pubblicate le graduatorie d'Istituto personale Docente e personale ATA -

Vedi graduatorie


CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA, PARTECIPA SOLO CHI HA FIRMATO IL CONTRATTO (18 luglio 2018)

Col Decreto n. 70407 del 2018, depositato in data odierna presso il Tribunale di Roma, il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dallo SNALS al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche.
Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
Roma, 18 luglio 2018

Vedi Decreto n. 70407


Pubblicazione Graduatorie Personale Docente e Personale ATA

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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA, PARTECIPA SOLO CHI HA FIRMATO IL CONTRATTO (18 luglio 2018)

Col Decreto n. 70407 del 2018, depositato in data odierna presso il Tribunale di Roma, il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dallo SNALS al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche.
Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
Roma, 18 luglio 2018

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Col Decreto n. 70407 del 2018, depositato in data odierna presso il Tribunale di Roma, il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dallo SNALS al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche.
Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
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Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
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Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
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Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
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Col Decreto n. 70407 del 2018, depositato in data odierna presso il Tribunale di Roma, il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dallo SNALS al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche.
Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
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Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
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