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2014-2020 - PON Smart Class

Dettagli

2014-2020 - PON Smart Class

Allegati:
Scarica questo file (Certificato regolare fornitura materiale.pdf)PON FESR SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-492[VERBALE DI COLLAUDO E CERTIFICATO REGOLARE FORNITURA MATERIALE]844 kB
Scarica questo file (AFFIDAMENTO INCARICO PON DSGA.pdf)PON FESR SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-492[DECRETO AFFIDAMENTO E LETTERA DI INCARICO A DSGA]1450 kB
Scarica questo file (REGOLARE FORNITURA.pdf)PON FESR SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-492[Dichiarazione regolare fornitura materiale pubblicitario]490 kB
Scarica questo file (DICHIARAZIONE DI VALUTAZIONE DS PER AVVISO CON UNICA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE.p)PON FESR SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-492[DICHIARAZIONE DI VALUTAZIONE DEI CV PERVENUTI A SEGUITO DELL’AVVISO DI SELEZIONE PER COLLAUDATORE]1565 kB
Scarica questo file (ORDINE_5740036.PDF)PON FESR SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-492[Ordine diretto di acquisto]252 kB
Scarica questo file (CONFERIMENTO_LETTERA_ATA.rar)PON FESR SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-492[CONFERIMENTO INCARICO + LETTERA INCARICO PERSONALE ATA]4991 kB
Scarica questo file (lettera incarico collaudatore.pdf)PON FESR SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-492[LETTERA INCARICO COLLAUDATORE INTERNO]1428 kB
Scarica questo file (decreto affidamento collaudatore.pdf)PON FESR SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-492[CONFERIMENTO INCARICO COLLAUDATORE INTERNO]1470 kB
Scarica questo file (richiesta preventivo tipolito.pdf)PON FESR SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-492[Richiesta preventivo pubblicità]1136 kB
Scarica questo file (dichiarazione mancata rotazione.pdf)PON FESR SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-492[Dichiarazione mancata applicazione principio di rotazione per fornitura di materiale pubblicitario]408 kB
Scarica questo file (determina a contrarre.pdf)PON FESR SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-492[Determina a contrarre per spese di pubblicità]654 kB
Scarica questo file (avviso collaudatore.pdf)PON FESR SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-492[Avviso selezione Collaudatore]1665 kB
Scarica questo file (Allegato A Istanza di partecipazione COLLAUDATORE.pdf)PON FESR SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-492[Allegato A Istanza Partecipazione Collaudatore]339 kB
Scarica questo file (ALL B.pdf)PON FESR SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-492[Allegato B Istanza Partecipazione Collaudatore]199 kB
Scarica questo file (avviso selezione personale ata.pdf)PON FESR SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-492[Avviso selezione personale ATA]1548 kB
Scarica questo file (Istanza di partecipazione specifica ATA.pdf)PON FESR SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-492[Istanza partecipazione personale ATA]707 kB
Scarica questo file (disciplinare trattativa diretta.pdf)PON FESR SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-492[Disciplinare trattativa diretta + allegati]2982 kB
Scarica questo file (decreto affidamento diretto.pdf)PON FESR SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-492[Decreto di affidamento diretto]1041 kB
Scarica questo file (DECRETO INCARICO DS E LETTERA INCARICO.pdf)PON FESR SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-492[Decreto assunzione incarico DS per progettazione e organizzazione + Lettera di incarico ]2538 kB
Scarica questo file (DECRETO INCARICO RUP.pdf)PON FESR SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-492[Decreto incarico RUP]1335 kB
Scarica questo file (Disseminazione smart class.pdf)PON FESR SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-492[Disseminazione e pubblicità]1477 kB
Scarica questo file (assunzione in bilancio smart class.pdf)PON FESR SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-492[Decreto di assunzione in bilancio]1591 kB
   

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Pubblicazione Graduatorie Personale Docente e Personale ATA

Nella sezione URP-Segreteria sono pubblicate le graduatorie d'Istituto personale Docente e personale ATA -

Vedi graduatorie


CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA, PARTECIPA SOLO CHI HA FIRMATO IL CONTRATTO (18 luglio 2018)

Col Decreto n. 70407 del 2018, depositato in data odierna presso il Tribunale di Roma, il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dallo SNALS al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche.
Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
Roma, 18 luglio 2018

Vedi Decreto n. 70407


Pubblicazione Graduatorie Personale Docente e Personale ATA

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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA, PARTECIPA SOLO CHI HA FIRMATO IL CONTRATTO (18 luglio 2018)

Col Decreto n. 70407 del 2018, depositato in data odierna presso il Tribunale di Roma, il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dallo SNALS al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche.
Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
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Col Decreto n. 70407 del 2018, depositato in data odierna presso il Tribunale di Roma, il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dallo SNALS al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche.
Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
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Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
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Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
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Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
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Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
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