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PON - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 2

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Per informazioni sul PON 2014-2020 vai al sito del MIUR

Allegati:
Scarica questo file (Riapertura dei termini per il reclutamento del personale ATA1.pdf)Riapertura termini reclutamento personale ATA[Riapertura termini reclutamento personale ATA]1444 kB
Scarica questo file (NOMINA TUTOR INTERNI.rar)PON Alternanza Scuola-Lavoro 2 - codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-20[Nomine Tutor Interni]2670 kB
Scarica questo file (manifesto_ASL2.pdf)PON Alternanza Scuola-Lavoro 2 - codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-20[MANIFESTO ]979 kB
Scarica questo file (Autorizzazione_Pubblicità_PON ASL.pdf)PON Alternanza Scuola-Lavoro 2 - codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-20[AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ]475 kB
Scarica questo file (PON_ASL_NOTA DI AVVIO PROGETTO.pdf)PON Alternanza Scuola-Lavoro 2 - codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-20[NOTA DI AVVIO PROGETTO]478 kB
Scarica questo file (RICHIESTA-USR-AUTORIZZAZIONE.pdf)PON Alternanza Scuola-Lavoro 2 - codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-20[Incarico di Direzione e Coordinamento USR Puglia]544 kB
Scarica questo file (disponibilità personale ATA.pdf)PON Alternanza Scuola-Lavoro 2 - codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-20[RECLUTAMENTO PERSONALE ATA ]857 kB
Scarica questo file (decreto_approvazione_graduatorie_definitive_TUTOR.pdf)PON Alternanza Scuola-Lavoro 2 - codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-20[Approvazione e pubblicazione graduatoria definitiva di merito]473 kB
Scarica questo file (verbale__delle_operazioni_di_comparazione_curriculum_Tutor_PON_ASL2.pdf)PON Alternanza Scuola-Lavoro 2 - codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-20[Valutazione curriculum selezione Tutor per il percorso formativo]654 kB
Scarica questo file (GRADUATORIA_TUTOR_ASL2.pdf)PON Alternanza Scuola-Lavoro 2 - codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-20[GRADUATORIA TUTOR PON ASL 2 - 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-20]169 kB
Scarica questo file (Elenco_partecipanti_TUTOR_PON_ASL.pdf)PON Alternanza Scuola-Lavoro 2 - codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-20[Elenco partecipanti alla selezione dI TUTOR per il percorso formativo]449 kB
Scarica questo file (AVVISO SELEZIONE ALUNNI PERCORSO PON ASL.pdf)PON Alternanza Scuola-Lavoro 2 - codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-20[Avviso Selezione Alunni PON : "Dall'idea alla progettazione all'evento." + Domanda di partecipazione]636 kB
Scarica questo file (Bando tutor interni PON ASL_2.pdf)PON Alternanza Scuola-Lavoro 2 - codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-20[Avviso interno selezione Tutor + Allegato A + Allegato B]643 kB
Scarica questo file (Nomina Referente Valutazione.pdf)PON Alternanza Scuola-Lavoro 2 - codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-20[Nomina Referente per la Valutazione]355 kB
Scarica questo file (Nomina Progettista esecutivo.pdf)PON Alternanza Scuola-Lavoro 2 - codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-20[Nomina Progettista Esecutivo]355 kB
Scarica questo file (decreto_approvazione_graduatorie_definitive.pdf)PON Alternanza Scuola-Lavoro 2 - codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-20[Decreto approvazione e pubblicazione graduatorie definitive Progettista Esecutivo e Referente per la Valutazione]320 kB
Scarica questo file (GRADUATORIA_PROG_ESEC.pdf)PON Alternanza Scuola-Lavoro 2 - codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-20[GRADUATORIA PROGETTISTA ESECUTIVO PON ASL2]166 kB
Scarica questo file (verbale__delle_operazioni_di_comparazione_curriculum_PROG_ESEC_PON_ASL2.pdf)PON Alternanza Scuola-Lavoro 2 - codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-20[Valutazione curriculum e relativa graduatoria selezione Progettista Esecutivo PON ASL2]468 kB
Scarica questo file (Elenco_partecipanti_PROG_ESEC_PON_ASL.pdf)PON Alternanza Scuola-Lavoro 2 - codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-20[Elenco partecipanti alla selezione dI Progettista Esecutivo PON ASL2]449 kB
Scarica questo file (GRADUATORIA_REF_VAL.pdf)PON Alternanza Scuola-Lavoro 2 - codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-20[GRADUATORIA REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PON ASL2]168 kB
Scarica questo file (verbale__delle_operazioni_di_comparazione_curriculum_PROG_ESEC_PON_INCLUSIONE.pd)PON Alternanza Scuola-Lavoro 2 - codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-20[Valutazione curriculum e relativa graduatoria selezione Referente per la Valutazione PON ASL2]472 kB
Scarica questo file (Elenco_partecipanti_REF_VAL_PON_ASL.pdf)PON Alternanza Scuola-Lavoro 2 - codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-20[Elenco partecipanti alla selezione dI Referente per la Valutazione PON ASL2]449 kB
Scarica questo file (Nomina Commissione valutazione FIGURE DI SISTEMA PON ASL 2.pdf)PON Alternanza Scuola-Lavoro 2 - codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-20[Nomina della commissione per la valutazione delle candidature presentate per le figure di sistema]377 kB
Scarica questo file (all. B Griglia generica di valutazione.pdf)PON Alternanza Scuola-Lavoro 2 - codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-20[Allegato B - Griglia generica di valutazione]199 kB
Scarica questo file (All A Istanza di partecipazione Generica.pdf)PON Alternanza Scuola-Lavoro 2 - codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-20[Allegato A - Istanza di partecipazione generica]273 kB
Scarica questo file (Bando Progettista Esecutivo ASL 2.pdf)PON Alternanza Scuola-Lavoro 2 - codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-20[Avviso interno selezione Progettista Esecutivo]435 kB
Scarica questo file (Bando Referente Valutazione ASL 2.pdf)PON Alternanza Scuola-Lavoro 2 - codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-20[Avviso interno selezione Referente per la Valutazione ]435 kB
Scarica questo file (PON_ALTERNANZA_2_Assunzione_in_bilancio.pdf)PON Alternanza Scuola-Lavoro 2 - codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-20[Decreto di Acquisizione in bilancio]400 kB
   

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Pubblicazione Graduatorie Personale Docente e Personale ATA

Nella sezione URP-Segreteria sono pubblicate le graduatorie d'Istituto personale Docente e personale ATA -

Vedi graduatorie


CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA, PARTECIPA SOLO CHI HA FIRMATO IL CONTRATTO (18 luglio 2018)

Col Decreto n. 70407 del 2018, depositato in data odierna presso il Tribunale di Roma, il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dallo SNALS al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche.
Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
Roma, 18 luglio 2018

Vedi Decreto n. 70407


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Col Decreto n. 70407 del 2018, depositato in data odierna presso il Tribunale di Roma, il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dallo SNALS al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche.
Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
Roma, 18 luglio 2018

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Col Decreto n. 70407 del 2018, depositato in data odierna presso il Tribunale di Roma, il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dallo SNALS al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche.
Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
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Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola RUA esprimono soddisfazione per un pronunciamento che conferma ancora una volta criteri e modalità di svolgimento delle relazioni sindacali da tempo consolidati e che il nuovo Contratto ha peraltro proposto mutuandole da quelli precedenti, sottoscritti anche dallo SNALS.
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Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
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Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
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Si conferma pienamente, in sostanza, il principio per cui spetta alla contrattazione collettiva definire al suo interno norme volte a tutelare e difendere il merito delle scelte contrattuali, in quanto le parti delegate alla contrattazione integrativa sono inevitabilmente funzionali alle scelte compiute con la sottoscrizione del Ccnl.
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Il Tribunale ha accolto le tesi difensive proposte, fra gli altri, dagli Uffici legali nazionali di FLC-CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, affermando che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’Organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.”
Rigettata anche la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della normativa richiamata nel ricorso; il Giudice ha infatti ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando fra l’altro che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.
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